Ordinanza n. 2672/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo relativo all’applicazione del regime di incompatibilità e al diniego della mobilità pubblico-privato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio sostenendo l’applicabilità, alla propria fattispecie, della previsione derogatoria contenuta nell’art. 18 della legge n. 183/2010, in materia di collocamento in aspettativa e mobilità pubblico-privato. La questione riguardava il rapporto tra tale disposizione e il rinvio all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001, il cui comma 9 esclude espressamente il personale militare, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’istituto della mobilità pubblico-privato. L’appellante chiedeva quindi la riforma dell’ordinanza cautelare e la concessione della tutela cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo assorbente la questione dell’inapplicabilità dell’art. 18 della legge n. 183/2010 alla fattispecie. Secondo il Collegio, il rinvio operato da tale disposizione all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 comporta l’applicazione del comma 9, che sancisce in modo perentorio l’inapplicabilità della mobilità pubblico-privato al personale militare, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’interpretazione restrittiva è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza costituzionale, in particolare alla Corte costituzionale n. 98/2023, e alla giurisprudenza amministrativa, inclusi Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1317/2017 e parere definitivo n. 639/2024. Non ravvisando profili di fondatezza dell’appello, il Collegio ha negato la tutela cautelare e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Prevede la disciplina derogatoria invocata dall’appellante, ma non è applicabile alla fattispecie in ragione del rinvio fisso all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell’esclusione prevista dal relativo comma 9.
art. 23-bis, comma 9, d.lgs. n. 165/2001
nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Esclude in modo perentorio l’applicazione dell’istituto della mobilità pubblico-privato alle categorie indicate.
È richiamato quale disposizione generale in materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti.
È richiamato quale disposizione generale sul regime delle incompatibilità dei pubblici dipendenti.
Massime di principio
- Il rinvio operato dall’art. 18 della legge n. 183/2010 all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 è un rinvio fisso, sicché trova applicazione anche l’esclusione contenuta nel comma 9 di quest’ultimo articolo.
- La deroga al regime generale delle incompatibilità dei pubblici dipendenti non è applicabile al personale militare, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco quando la disciplina derogatoria richiama l’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001, poiché il comma 9 dello stesso articolo esclude espressamente tali categorie dalla mobilità pubblico-privato.
- Per il personale militare e delle Forze di polizia, l’incompatibilità con l’esercizio di attività professionali, commerciali o industriali e con l’assunzione di incarichi retribuiti alle dipendenze di privati non è superabile mediante il collocamento in aspettativa previsto dall’art. 18 della legge n. 183/2010.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 1487/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 291/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 3705/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 3706/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 12189/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 12190/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →