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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34747/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, di condanna, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e per altro reato non specificato nel testo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata dal difensore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 341-bis c.p., sostenendo in sostanza l'insussistenza dei presupposti del reato contestato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché non risultava provato che l'istanza fosse stata effettivamente portata a conoscenza del giudice procedente; il secondo motivo è stato considerato riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito con motivazione congrua.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Il provvedimento impugnato risultava riferito anche a questo reato, ma nel testo dell'ordinanza non ne viene sviluppata la disciplina; si ricava solo che vi era una condanna per tale fattispecie e altro reato.

  • art. 341-bis c.p.

    Il motivo sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale è stato rigettato perché ritenuto meramente riproduttivo di una censura già valutata e correttamente disattesa dal giudice di merito, il quale aveva motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato nel testo.

  • art. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963

    Richiamato per il principio secondo cui non può censurarsi la mancata valutazione di un'istanza di rinvio se non risulta provato che l'istanza sia stata effettivamente portata all'attenzione del giudice procedente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza relativa alla mancata valutazione di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento è infondata se non è dimostrato che l'istanza sia stata effettivamente sottoposta al giudice procedente.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in cassazione una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito con motivazione congrua e giuridicamente corretta.
  • La deduzione di vizio motivazionale sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non è ammissibile quando la sentenza impugnata abbia già dato conto, in modo logico e completo, degli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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