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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33584/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta impropria per aggravamento del dissesto e per bancarotta documentale fraudolenta. I tre motivi di ricorso denunciavano: (1) omessa e incompleta valutazione del compendio probatorio e delle prove a discarico in violazione dell'onere motivazionale di cui all'art. 192 cod. proc. pen.; (2) errata qualificazione giuridica della condotta, chiedendo la riqualificazione in termini diversi rispetto all'art. 217 L.F.; (3) vizio nel trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e valutazione errata di una pregressa condanna ritenuta invece depenalizzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non avessero efficacemente contrastato la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già risposto puntualmente ai rilievi. La Corte ha confermato che il quadro probatorio, composto da elementi documentali e dalla relazione del curatore, era chiaro e sufficiente a sostenere la colpevolezza di Pirone per le condotte contestate (sistematico mancato versamento di contributi e omissione della documentazione sociale), e che sussisteva il requisito soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta impropria (dolo generico/accettazione del rischio). Ha altresì ritenuto corretta la qualificazione della bancarotta documentale per la mancata consegna della documentazione, e congrua la mancata concessione delle attenuanti generiche. Per legge (art. 616 cod. proc. pen.) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiama l'onere motivazionale del giudice; la Corte ha ritenuto adempiuto l'onere e ha respinto l'accusa di motivazione insufficiente, ritenendo le doglianze generiche

  • art. 217 legge fallimentare

    norma richiamata in relazione alla qualificazione delle condotte fallimentari; il ricorso lamentava errata riqualificazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    richiamati dal ricorrente in tema di circostanze attenuanti e determinazione della pena; la Corte ha valutato che non sussistono le attenuanti generiche in ragione della gravità e della personalità dell'imputato

  • art. 223 legge fallimentare

    'con dolo' e 'per effetto di operazioni dolose'

    la Corte distingue tra dolo diretto (volontà specifica di cagionare il fallimento) e operazioni dolose (condotta volontaria che accetta il rischio del dissesto); ha ritenuto configurabile il secondo profilo (dolo generico/accettazione del rischio) sulla base della sistematicità dei comportamenti omissivi

  • art. 43 cod. pen.

    richiamato per la definizione di dolo; la Corte lo utilizza per spiegare la distinzione fra dolo diretto e dolo generico/accettazione del rischio nell'ambito delle fattispecie fallimentari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa del ricorrente, il versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicata fissando €3000,00

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8

    richiamato solo in ordine alla disciplina dell'udienza ai sensi della normativa emergenziale; non incide sul merito

Massime di principio

  • La sistematicità del mancato versamento di contributi e tributi da parte dell'amministratore può integrare la 'bancarotta fraudolenta impropria' quando sia riconoscibile la volontarietà e l'accettazione del rischio di dissesto (dolo generico).
  • La partecipazione dell'amministratore ad assemblee che approvino bilanci con debiti significativi è elemento indiziario rilevante per desumere la sua conoscenza della situazione debitoria.
  • L'omessa consegna della documentazione sociale che rende impossibile la ricostruzione del patrimonio o dei movimenti aziendali può fondare la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta.
  • In Cassazione non è possibile una nuova valutazione globale del fatto; il ricorso deve confrontarsi specificamente e dettagliatamente con la motivazione di merito: censure generiche o ripetitive sono dichiarate inammissibili.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione puntuale: non sono riconosciute quando la condotta investigata denoti gravità, sistematicità e personalità incompatibile con l'attenuante.
  • Una precedente condanna depenalizzata non deve essere trattata come precedente rilevante; però il ricorrente deve dedurre e documentare efficacemente tale depenalizzazione nel gravame.

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