Cassazione Penale, Sentenza n. 33584/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta impropria per aggravamento del dissesto e per bancarotta documentale fraudolenta. I tre motivi di ricorso denunciavano: (1) omessa e incompleta valutazione del compendio probatorio e delle prove a discarico in violazione dell'onere motivazionale di cui all'art. 192 cod. proc. pen.; (2) errata qualificazione giuridica della condotta, chiedendo la riqualificazione in termini diversi rispetto all'art. 217 L.F.; (3) vizio nel trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e valutazione errata di una pregressa condanna ritenuta invece depenalizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non avessero efficacemente contrastato la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già risposto puntualmente ai rilievi. La Corte ha confermato che il quadro probatorio, composto da elementi documentali e dalla relazione del curatore, era chiaro e sufficiente a sostenere la colpevolezza di Pirone per le condotte contestate (sistematico mancato versamento di contributi e omissione della documentazione sociale), e che sussisteva il requisito soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta impropria (dolo generico/accettazione del rischio). Ha altresì ritenuto corretta la qualificazione della bancarotta documentale per la mancata consegna della documentazione, e congrua la mancata concessione delle attenuanti generiche. Per legge (art. 616 cod. proc. pen.) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiama l'onere motivazionale del giudice; la Corte ha ritenuto adempiuto l'onere e ha respinto l'accusa di motivazione insufficiente, ritenendo le doglianze generiche
norma richiamata in relazione alla qualificazione delle condotte fallimentari; il ricorso lamentava errata riqualificazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito
richiamati dal ricorrente in tema di circostanze attenuanti e determinazione della pena; la Corte ha valutato che non sussistono le attenuanti generiche in ragione della gravità e della personalità dell'imputato
'con dolo' e 'per effetto di operazioni dolose'
la Corte distingue tra dolo diretto (volontà specifica di cagionare il fallimento) e operazioni dolose (condotta volontaria che accetta il rischio del dissesto); ha ritenuto configurabile il secondo profilo (dolo generico/accettazione del rischio) sulla base della sistematicità dei comportamenti omissivi
richiamato per la definizione di dolo; la Corte lo utilizza per spiegare la distinzione fra dolo diretto e dolo generico/accettazione del rischio nell'ambito delle fattispecie fallimentari
prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa del ricorrente, il versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicata fissando €3000,00
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8
richiamato solo in ordine alla disciplina dell'udienza ai sensi della normativa emergenziale; non incide sul merito
Massime di principio
- La sistematicità del mancato versamento di contributi e tributi da parte dell'amministratore può integrare la 'bancarotta fraudolenta impropria' quando sia riconoscibile la volontarietà e l'accettazione del rischio di dissesto (dolo generico).
- La partecipazione dell'amministratore ad assemblee che approvino bilanci con debiti significativi è elemento indiziario rilevante per desumere la sua conoscenza della situazione debitoria.
- L'omessa consegna della documentazione sociale che rende impossibile la ricostruzione del patrimonio o dei movimenti aziendali può fondare la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta.
- In Cassazione non è possibile una nuova valutazione globale del fatto; il ricorso deve confrontarsi specificamente e dettagliatamente con la motivazione di merito: censure generiche o ripetitive sono dichiarate inammissibili.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione puntuale: non sono riconosciute quando la condotta investigata denoti gravità, sistematicità e personalità incompatibile con l'attenuante.
- Una precedente condanna depenalizzata non deve essere trattata come precedente rilevante; però il ricorrente deve dedurre e documentare efficacemente tale depenalizzazione nel gravame.
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