Cassazione Penale, Ordinanza n. 33237/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre soggetti, tra cui il ricorrente, il 6 maggio 2021 avrebbero tentato di commettere un furto in abitazione: due svolgevano la funzione di palo, mentre uno si introduceva nell'abitazione mediante effrazioni e danneggiamenti e iniziava a frugare per impossessarsi dei beni, allontanandosi poi per cause indipendenti dalla propria volontà. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 17 novembre 2025, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo la pena, ma confermando la condanna. Il ricorrente ha contestato, con il primo motivo, la valutazione della prova e il convincimento giudiziale sulla responsabilità; con il secondo e il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il bilanciamento delle circostanze; con un motivo aggiunto ha dedotto la mancata considerazione del ruolo specifico, non accertato, nella determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e non adeguatamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo e il terzo motivi inammissibili perché meramente reiterativi, essendo state adeguatamente motivate sia l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. sia la decisione sul bilanciamento delle circostanze. Il motivo aggiunto è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva già considerato l'incertezza sul ruolo specifico del ricorrente applicando il minimo edittale; la Corte ha inoltre richiamato l'art. 585, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto coerenti e logiche le motivazioni delle sentenze di merito, fondate su testimonianze, filmati e riscontri oggettivi, e ha escluso che le censure potessero condurre a una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre reputato adeguatamente motivate l'esclusione della particolare tenuità del fatto e la decisione sul bilanciamento delle circostanze, nonché manifestamente infondato il motivo aggiunto relativo al ruolo dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la disposizione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenendo adeguata la motivazione della Corte d'appello sul punto.
La Corte ne richiama l'applicabilità in relazione al motivo aggiunto depositato con memoria.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che sollecita una rivalutazione del convincimento del giudice di merito sulla responsabilità, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando le sentenze di primo e secondo grado seguono un percorso logico-argomentativo sostanzialmente analogo, possono essere lette unitariamente e la motivazione conforme può fondarsi sul loro complessivo apparato argomentativo.
- Sono inammissibili per manifesta genericità o reiterazione le censure relative all'esclusione della particolare tenuità del fatto e al bilanciamento delle circostanze quando la sentenza d'appello abbia motivato adeguatamente tali decisioni.
- L'incertezza sul ruolo specifico dell'imputato nella realizzazione del tentato furto può essere valorizzata dal giudice di merito nella determinazione della pena, anche mediante applicazione del minimo edittale, senza imporre per ciò solo l'esclusione della responsabilità.
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