Cassazione Civile, Ordinanza n. 27970/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Alcuni pensionati di vecchiaia, titolari di trattamenti a carico del Fondo Telefonici, avevano chiesto la restituzione del contributo di solidarietà previsto dall'art. 24, comma 21, del d.l. n. 201/2011, sostenendo che il prelievo dovesse essere calcolato non sull'intera quota di pensione liquidata secondo il regime speciale, ma solo sulla differenza tra tale trattamento e quello che sarebbe spettato applicando i criteri dell'assicurazione generale obbligatoria. La Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione dell'INPS, dichiarando inammissibile la domanda restitutoria e ritenendo che il contributo colpisca l'intera quota di trattamento maturata nel regime speciale antecedente all'armonizzazione. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 21, d.l. n. 201/2011, invocando una lettura letterale, logica ed equitativa della norma e prospettando profili di incostituzionalità ex artt. 3 e 38 Cost. se il contributo fosse applicato all'intera quota e non al solo maggior trattamento rispetto all'AGO.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'interpretazione della Corte d'appello: il contributo di solidarietà è dovuto sull'intera quota della pensione maturata nel regime speciale, non sulla sola eccedenza rispetto alla pensione calcolata secondo l'assicurazione generale obbligatoria. La Corte ha ritenuto che il dato testuale, sistematico e la ratio perequativa della disciplina escludano la tesi dei ricorrenti e che non sussistano dubbi di illegittimità costituzionale rilevanti nel giudizio. Le spese sono state compensate in considerazione della novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24, comma 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
"A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà..."
Il contributo di solidarietà ha finalità perequative e di riequilibrio dei fondi, si applica alle gestioni confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel Fondo di previdenza per il personale di volo, ed è determinato in rapporto alla quota di pensione calcolata secondo i parametri più favorevoli rispetto all'AGO; colpisce l'intera quota maturata nel regime speciale antecedente all'armonizzazione.
È richiamata come norma di armonizzazione del sistema pensionistico, rilevante per individuare il periodo antecedente al quale si commisura il contributo di solidarietà.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto dai ricorrenti, consistente in violazione e falsa applicazione di legge.
È la norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
artt. 3 e 38 Cost.
Sono invocati dai ricorrenti a sostegno dei dubbi di costituzionalità; la Corte esclude che l'interpretazione accolta ponga questioni non manifestamente infondate.
art. 81 Cost.
È richiamato dalla Corte per evidenziare il bilanciamento tra prestazioni previdenziali ed equilibrio del bilancio pubblico.
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13
È menzionato come esempio del lessico tecnico previdenziale in cui la pensione viene suddivisa in quote.
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12
È richiamato per mostrare che nel diritto pensionistico la pensione può essere articolata in quote riferite a diversi criteri di calcolo.
art. 24, comma 21, d.l. n. 201/2011, Tabella A allegata all'Allegato n. 1
La tabella conferma, secondo la Corte, che il prelievo è graduato in funzione dell'anzianità contributiva maturata nel fondo fino al 31 dicembre 1995, senza riferimento a un differenziale tra due pensioni calcolate con sistemi diversi.
art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
Usato come riscontro terminologico per il significato tecnico di "quota" nel sistema pensionistico.
Massime di principio
- Quando una norma previdenziale istituisce un contributo di solidarietà su trattamenti maturati in gestioni speciali confluite nel regime ordinario, il parametro di riferimento è l'intera quota di pensione maturata nel regime speciale anteriormente all'armonizzazione, salvo diversa previsione espressa.
- Il termine "quota" nel linguaggio pensionistico ha un significato tecnico e non equivale, di regola, al differenziale tra due pensioni calcolate secondo regimi diversi; non è quindi possibile costruire una "sottoquota" priva di base normativa.
- L'interpretazione delle norme che introducono prelievi solidaristici in ambito previdenziale deve tener conto della ratio perequativa e del processo di armonizzazione dei regimi speciali con l'AGO, evitando letture che svuotino di efficacia la misura.
- Un contributo di solidarietà limitato nel tempo, graduato per aliquote progressive ed esclusivo per trattamenti più elevati può essere ritenuto compatibile con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela previdenziale, specie se giustificato dal riequilibrio del sistema.
- La deduzione di dubbi di costituzionalità non è sufficiente se la questione non emerge in modo concreto dal caso e se la disciplina appare sorretta da una finalità compensativa non manifestamente irragionevole.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27938/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27939/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27940/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27941/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27944/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27963/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →