Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27970/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Alcuni pensionati di vecchiaia, titolari di trattamenti a carico del Fondo Telefonici, avevano chiesto la restituzione del contributo di solidarietà previsto dall'art. 24, comma 21, del d.l. n. 201/2011, sostenendo che il prelievo dovesse essere calcolato non sull'intera quota di pensione liquidata secondo il regime speciale, ma solo sulla differenza tra tale trattamento e quello che sarebbe spettato applicando i criteri dell'assicurazione generale obbligatoria. La Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione dell'INPS, dichiarando inammissibile la domanda restitutoria e ritenendo che il contributo colpisca l'intera quota di trattamento maturata nel regime speciale antecedente all'armonizzazione. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 21, d.l. n. 201/2011, invocando una lettura letterale, logica ed equitativa della norma e prospettando profili di incostituzionalità ex artt. 3 e 38 Cost. se il contributo fosse applicato all'intera quota e non al solo maggior trattamento rispetto all'AGO.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'interpretazione della Corte d'appello: il contributo di solidarietà è dovuto sull'intera quota della pensione maturata nel regime speciale, non sulla sola eccedenza rispetto alla pensione calcolata secondo l'assicurazione generale obbligatoria. La Corte ha ritenuto che il dato testuale, sistematico e la ratio perequativa della disciplina escludano la tesi dei ricorrenti e che non sussistano dubbi di illegittimità costituzionale rilevanti nel giudizio. Le spese sono state compensate in considerazione della novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    "A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà..."

    Il contributo di solidarietà ha finalità perequative e di riequilibrio dei fondi, si applica alle gestioni confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel Fondo di previdenza per il personale di volo, ed è determinato in rapporto alla quota di pensione calcolata secondo i parametri più favorevoli rispetto all'AGO; colpisce l'intera quota maturata nel regime speciale antecedente all'armonizzazione.

  • legge 8 agosto 1995, n. 335

    È richiamata come norma di armonizzazione del sistema pensionistico, rilevante per individuare il periodo antecedente al quale si commisura il contributo di solidarietà.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto dai ricorrenti, consistente in violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • artt. 3 e 38 Cost.

    Sono invocati dai ricorrenti a sostegno dei dubbi di costituzionalità; la Corte esclude che l'interpretazione accolta ponga questioni non manifestamente infondate.

  • art. 81 Cost.

    È richiamato dalla Corte per evidenziare il bilanciamento tra prestazioni previdenziali ed equilibrio del bilancio pubblico.

  • decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13

    È menzionato come esempio del lessico tecnico previdenziale in cui la pensione viene suddivisa in quote.

  • legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12

    È richiamato per mostrare che nel diritto pensionistico la pensione può essere articolata in quote riferite a diversi criteri di calcolo.

  • art. 24, comma 21, d.l. n. 201/2011, Tabella A allegata all'Allegato n. 1

    La tabella conferma, secondo la Corte, che il prelievo è graduato in funzione dell'anzianità contributiva maturata nel fondo fino al 31 dicembre 1995, senza riferimento a un differenziale tra due pensioni calcolate con sistemi diversi.

  • art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    Usato come riscontro terminologico per il significato tecnico di "quota" nel sistema pensionistico.

Massime di principio

  • Quando una norma previdenziale istituisce un contributo di solidarietà su trattamenti maturati in gestioni speciali confluite nel regime ordinario, il parametro di riferimento è l'intera quota di pensione maturata nel regime speciale anteriormente all'armonizzazione, salvo diversa previsione espressa.
  • Il termine "quota" nel linguaggio pensionistico ha un significato tecnico e non equivale, di regola, al differenziale tra due pensioni calcolate secondo regimi diversi; non è quindi possibile costruire una "sottoquota" priva di base normativa.
  • L'interpretazione delle norme che introducono prelievi solidaristici in ambito previdenziale deve tener conto della ratio perequativa e del processo di armonizzazione dei regimi speciali con l'AGO, evitando letture che svuotino di efficacia la misura.
  • Un contributo di solidarietà limitato nel tempo, graduato per aliquote progressive ed esclusivo per trattamenti più elevati può essere ritenuto compatibile con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela previdenziale, specie se giustificato dal riequilibrio del sistema.
  • La deduzione di dubbi di costituzionalità non è sufficiente se la questione non emerge in modo concreto dal caso e se la disciplina appare sorretta da una finalità compensativa non manifestamente irragionevole.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.