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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24870/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitrici)

La controversia

La controversia nasce da una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore dichiarata inammissibile dal giudice monocratico del Tribunale di Macerata per carenza di meritevolezza delle proponenti, ai sensi dell'art. 67 e dell'art. 70 CCII. Dopo che la Corte d'appello di Ancona aveva declinato la propria competenza sul reclamo, ritenendo competente il tribunale in composizione collegiale, il Tribunale di Macerata ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio per stabilire se il reclamo contro il decreto reso nella fase preliminare ex art. 70, comma 1, CCII debba essere proposto alla Corte d'appello, come avviene per il decreto di rigetto dell'omologa ex art. 70, comma 10 e 12, oppure al tribunale collegiale. Il Tribunale rimettente sosteneva che il decreto di rigetto della domanda di omologa, qualunque ne sia la ragione, sarebbe comunque impugnabile davanti alla Corte d'appello; le resistenti, aderendo alla soluzione della Corte d'appello, chiedevano invece la competenza del tribunale collegiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha risolto il conflitto di competenza affermando che il reclamo avverso il decreto di inammissibilità pronunciato nella verifica preliminare ex art. 70, comma 1, CCII va proposto al tribunale in composizione collegiale, con esclusione del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, e non alla Corte d'appello. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Macerata. Non è stata pronunciata condanna alle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 67 CCII

    norma richiamata quale base della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore oggetto del decreto di inammissibilità.

  • art. 70 CCII

    comma 1; comma 10; comma 12

    il comma 1 disciplina il provvedimento di inammissibilità nella fase preliminare; il comma 10 riguarda il decreto di rigetto dell'omologa all'esito del contraddittorio con i creditori; il comma 12 attribuisce alla Corte d'appello il reclamo contro il decreto di cui al comma 10, non contro quello ex comma 1.

  • artt. 737 e 738 c.p.c.

    richiamati come modello del procedimento camerale davanti al tribunale collegiale per il reclamo contro il decreto di inammissibilità.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    richiamato in via analogica quale modello di reclamo in composizione collegiale con esclusione del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

  • art. 26 legge fall.

    richiamato in chiave comparativa come antecedente del reclamo avverso i provvedimenti del curatore e del giudice delegato nelle procedure concorsuali.

  • art. 124 d.lgs. n. 14/2019

    indicato come trasfusione sostanziale del previgente art. 26 l. fall. nella disciplina concorsuale vigente.

  • Cass. n. 4346/2020

    richiamata per il principio di maggiori garanzie processuali quando le decisioni incidono su diritti e non su meri poteri-doveri di gestione.

  • Cass., S.U., n. 1202/2018

    richiamata per affermare che nel regolamento di competenza d'ufficio non è dovuta pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • Nel sistema del codice della crisi, il reclamo contro il decreto che dichiara inammissibile la proposta nella fase preliminare va distinto dal reclamo contro il decreto di rigetto dell'omologa pronunciato dopo il contraddittorio con i creditori: i due provvedimenti hanno natura e regime impugnatorio diversi.
  • Quando la legge prevede espressamente il reclamo alla Corte d'appello solo per il decreto di diniego dell'omologa ex art. 70, comma 10, CCII, tale competenza non si estende automaticamente al provvedimento di inammissibilità reso ex art. 70, comma 1, in assenza di contraddittorio.
  • In mancanza di una specifica previsione normativa, il reclamo contro il decreto di inammissibilità va incanalato davanti al tribunale in composizione collegiale, secondo un modulo camerale che esclude il giudice autore del provvedimento reclamato.
  • La mera riproponibilità dell'istanza non esclude la lesività del decreto di inammissibilità, quando il provvedimento incide realmente sui requisiti di accesso alla procedura e richiede un controllo da parte di un giudice diverso.
  • Nelle procedure concorsuali e para-concorsuali, le decisioni che incidono su diritti sostanziali richiedono un assetto di garanzie processuali rafforzato, coerente con il reclamo al collegio in luogo del riesame da parte dello stesso giudice o con la concentrazione della competenza nella Corte d'appello solo nei casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoCompetenzaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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