Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27991/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda un processo per plurime condotte in materia di dichiarazione fraudolenta e reati connessi, nell’ambito di un sistema societario ritenuto fittiziamente articolato per l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e per l’occultamento/distruzione di scritture contabili. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni segmenti di imputazione e rideterminato le pene residue, confermando per altri imputati le condanne per i reati tributari contestati. I ricorsi deducevano, in sintesi: a) la mancata declaratoria di prescrizione di alcune annualità e la contraddizione tra motivazione e dispositivo; b) il vizio di motivazione e la violazione di legge sull’elemento soggettivo, sostenendosi che la responsabilità fosse stata desunta solo dalla carica formale di amministratore di diritto o da ruoli operativi/parentali, senza prova della consapevolezza della fittizietà delle operazioni; c) la mancata applicazione dell’attenuante ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000 per asserito pagamento del debito tributario; d) per un imputato, l’erronea affermazione di responsabilità per l’emissione di fatture false e per l’occultamento di scritture contabili, oltre a doglianze sul trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale aveva invece chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione per alcuni imputati e l’inammissibilità per altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Cavezzan Omar, Pincarelli Alessandro, Pompa Ezio, Angelini Antonio, Bucci Fiorello, Talone Daniela e Mascarucci Luca, con condanna alle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende. Ha invece accolto solo in parte il ricorso di Germani Daniele: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al residuo reato di cui al capo 28, perché estinto per prescrizione, e ha disposto rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma esclusivamente per la rideterminazione della pena; nel resto ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla prescrizione (perché non maturata alla data della sentenza d’appello per i residui fatti), e ha giudicato corretta la motivazione sulla responsabilità degli amministratori di diritto, valorizzando il contesto societario, gli indici di consapevolezza e la compatibilità del dolo eventuale con il reato di dichiarazione fraudolenta.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; richiede dolo generico e dolo specifico di evasione, compatibili anche con il dolo eventuale.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la responsabilità è stata esaminata in relazione alla natura di cartiera della società emittente e al contesto fraudolento.

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Occultamento o distruzione di scritture contabili; la censura è stata ritenuta inammissibile per la richiesta di una rivalutazione del fatto e per l’irrilevanza delle doglianze sul materiale probatorio.

  • art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    L’attenuante per il pagamento del debito tributario è stata ritenuta non scrutinabile o comunque inammissibile per genericità/difetto di allegazione del pagamento nel procedimento.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato ai fini del calcolo della prescrizione dei reati tributari.

  • art. 159 c.p.

    Richiamato per il computo delle sospensioni del corso della prescrizione, da considerare per intero nei rinvii disposti su richiesta difensiva.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato in tema di termini prescrizionali e loro estensione.

  • art. 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato nel computo del termine prescrizionale per i reati tributari.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato in relazione all’elemento soggettivo del reato e al dolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato incidentalmente per il riferimento a un separato procedimento definito con patteggiamento e al pagamento del debito tributario.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalle difese per escludere una responsabilità fondata sulla sola carica formale; la Corte ha respinto l’impostazione perché nella fattispecie vi erano ulteriori indici di consapevolezza.

Massime di principio

  • Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la responsabilità dell’amministratore di diritto non deriva automaticamente dalla sola titolarità formale della carica, ma può essere affermata quando la sentenza dia conto di elementi concreti dai quali desumere la consapevolezza, o quantomeno l’accettazione del rischio, della fittizietà degli elementi passivi indicati in dichiarazione.
  • Il dolo richiesto dall’art. 2 d.lgs. 74/2000 comprende un dolo generico di consapevole indicazione di elementi passivi fittizi e un dolo specifico di evasione; quest’ultimo può concorrere con il dolo eventuale, quando l’agente, in presenza di un dubbio non risolto sulla falsità delle operazioni, accetti il rischio dell’evasione.
  • La posizione di amministratore di diritto comporta doveri di vigilanza e controllo sulla correttezza della dichiarazione fiscale; l’omesso controllo non esclude la responsabilità quando il contesto fattuale evidenzi la consapevole adesione al meccanismo fraudolento o l’accettazione del rischio della sua realizzazione.
  • La prescrizione va verificata con riferimento a ciascun singolo fatto e tenendo conto delle sospensioni del termine; se alla data della sentenza d’appello il reato non era ancora prescritto, la Corte di cassazione non può dichiarare la prescrizione maturata successivamente quando il ricorso sia inammissibile.
  • In caso di impugnazione di una sentenza di condanna cumulativa, l’ammissibilità del ricorso per uno solo dei capi non consente di estendere la cognizione ai capi investiti solo da motivi inammissibili; su questi si forma il giudicato parziale, con preclusione alla rilevazione di prescrizioni sopravvenute.
  • Il motivo che si limita a chiedere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del merito è inammissibile in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La mancata allegazione o prova nel procedimento dell’avvenuto integrale pagamento del debito tributario rende generico il motivo di ricorso che invochi l’attenuante di cui all’art. 13-bis d.lgs. 74/2000.
  • Quando la motivazione individua, oltre alla carica formale, ulteriori indici sintomatici della partecipazione al meccanismo illecito, la censura che imputi alla sentenza una mera responsabilità di posizione non coglie la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaEmissione di fatture per operazioni inesistentiOmesso versamentoImpugnazioniPrescrizione del reatoElemento soggettivo
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoDolo eventualeOnere della provaInutilizzabilità della provaNullità processualeContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.