Cassazione Penale, Ordinanza n. 33183/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con decisione senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che il motivo dedotto non era riconducibile alle censure ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Dall'inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha patteggiato davanti al Tribunale di Milano la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990. Ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo l'erronea qualificazione dei fatti e chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito, poiché la censura proposta non rientrava tra quelle ammissibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti secondo l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Il Tribunale ha applicato la pena su richiesta delle parti.
come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017
Contro la sentenza di applicazione della pena sono ammissibili soltanto le censure relative all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; un motivo estraneo a tali categorie è inammissibile.
Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la disposizione incriminatrice per la quale è stata applicata la pena su richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sono ammissibili soltanto le censure tassativamente riconducibili alle categorie previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i motivi diversi sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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