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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09380/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di una dipendente sanitaria volta a ottenere l'indennità di rischio radiologico. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'azienda sanitaria, ha riformato la decisione e ha respinto la pretesa, ritenendo non dimostrata un'esposizione al rischio radiologico continua e permanente. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme che disciplinano l'indennità, sostenendo che fosse sufficiente provare lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata valutazione delle prove testimoniali e della CTU di primo grado; con il terzo ha denunciato nullità della consulenza tecnica d'ufficio e violazioni processuali, assumendo che il CTU avesse acquisito documenti nuovi e svolto attività in assenza della difesa, supplendo così all'onere probatorio della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione d'appello si è conformata all'orientamento consolidato: per il personale non medico e non tecnico di radiologia l'indennità spetta solo se sia provato un rischio effettivo, non meramente ipotetico, di esposizione non occasionale e analogo a quello del personale radiologico, con onere della prova a carico del lavoratore; la Corte territoriale aveva inoltre escluso in fatto che la ricorrente svolgesse abitualmente attività in zona controllata e che fosse stato superato il valore soglia normativamente rilevante. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito e, comunque, inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito. Il terzo motivo è stato ritenuto non decisivo, anche perché non era stata specificamente censurata l'affermazione del mancato superamento dei parametri del d.lgs. n. 230/1995. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi deducibili in cassazione; le doglianze sui fatti e sulla CTU sono state ritenute in parte inammissibili o prive di decisività, mentre la censura di violazione di legge è stata respinta nel merito.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 58 d.P.R. n. 270/1987

    Richiamato dalla ricorrente come norma regolatrice dell'indennità di rischio radiologico.

  • art. 1 L. n. 460/1988

    Norma che prevede per medici e tecnici di radiologia una presunzione assoluta di rischio radiologico.

  • art. 54 d.P.R. n. 384/1990

    Per il personale diverso da medici e tecnici di radiologia richiede l'accertamento concreto dell'esposizione a rischio radiologico, non bastando la mera presenza in zona controllata.

  • art. 5 CCNL Comparto Sanità II biennio economico 2000-2001

    Richiamato quale fonte contrattuale collegata al trattamento indennitario rivendicato.

  • d.lgs. n. 230 del 1995

    Usato come parametro tecnico per verificare il superamento delle dosi soglia di esposizione alle radiazioni; la Corte rileva la mancata specifica contestazione del mancato superamento di tali valori.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per denunciare violazioni del contraddittorio nell'attività del CTU.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'attività del consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo alle modalità di espletamento della consulenza tecnica.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per sostenere l'illegittima acquisizione di nuovi documenti in appello tramite CTU.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui rapportare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Per il personale sanitario diverso dai medici e dai tecnici di radiologia, l'indennità di rischio radiologico non spetta in base alla sola appartenenza all'ambiente ospedaliero o alla mera presenza in zona controllata: occorre la prova di un'esposizione effettiva, non occasionale e non meramente ipotetica, analoga per continuità e intensità a quella del personale radiologico.
  • L'onere di dimostrare i presupposti dell'indennità di rischio radiologico grava sul lavoratore che la richiede; la prova deve riguardare sia le modalità concrete di svolgimento dell'attività sia la concreta esposizione a dosi di radiazioni rilevanti secondo i parametri tecnici applicabili.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuova ricostruzione del fatto, se la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua e non si confronta specificamente con gli accertamenti decisivi posti a base della sentenza impugnata.
  • Le doglianze relative alla nullità della consulenza tecnica o a irregolarità procedurali sono irrilevanti se non viene indicato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa e se, comunque, la decisiva affermazione di merito su un elemento costitutivo della pretesa non viene efficacemente censurata.
  • La presunzione assoluta di rischio prevista per medici e tecnici di radiologia non si estende automaticamente ad altre categorie di lavoratori sanitari: per questi ultimi il beneficio può operare solo in presenza di una concreta e specifica prova dell'equiparabilità dell'esposizione al rischio radiologico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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