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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15679/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la decisione del CO.RE.GE. che aveva ritenuto irregolare il contributo erogato alla campagna elettorale del ricorrente da parte della cooperativa privata A.C.C., perché deliberato dal consiglio di amministrazione e non dall'assemblea dei soci; a seguito dell'irregolarità la Corte aveva applicato la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 11, della legge n.515/1993 (importo determinato in euro 5.200 circa). Il ricorrente deduceva errata interpretazione dello statuto della cooperativa (violazione dei canoni di interpretazione contrattuale) e illegittima individuazione dell'organo sociale competente a deliberare il contributo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e il secondo motivo nella parte di ragione, assorbendo il terzo; ha cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi di diritto indicati (in particolare rispetto all'interpretazione dello statuto e alla valutazione della competenza dell'organo sociale). Ha inoltre disposto la condanna alle spese di legittimità. In pratica la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse interpretato in modo errato e parcellizzato lo statuto della A.C.C., non applicando correttamente i canoni ermeneutici (artt.1363, 1364, 1365 c.c.) e la regola della strumentalità degli atti degli amministratori rispetto all'oggetto sociale; pertanto il giudizio sulla regolarità del contributo deve essere riesaminato.

Norme richiamate

  • legge 2 maggio 1974, n.195, art.7

    1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. 2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. 3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che si sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

    La norma oggettivizza requisiti di liceità per contributi privati: delibera dell'organo sociale competente e iscrizione regolare in bilancio; la Corte ha richiamato questa finalità di trasparenza, ma la Cassazione ha osservato che l'accertamento della competenza va fatto interpretando lo statuto nel suo complesso e valutando la strumentalità dell'atto rispetto all'oggetto sociale.

  • legge n.515/1993, art.15, comma 11

    11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

    Norma di natura amministrativa che sanziona le irregolarità nella rendicontazione elettorale; nel caso ha costituito il parametro per l'applicazione della sanzione in ragione dell'assunto dell'incompetenza dell'organo deliberante. La Cassazione ha disposto il riesame perché la qualificazione dell'incompetenza dell'organo richiede corretta applicazione dei canoni di interpretazione statutaria.

  • legge n.659/1981, art.4

    Estende i divieti di finanziamento anche a candidati e a cariche regionali e prescrive obblighi di dichiarazione per erogazioni rilevanti (>€3.000); utilizzata come contesto normativo per la finalità di trasparenza, ma non come base diretta della sanzione amministrativa comminata.

  • legge 23 febbraio 1995, n.43, art.5

    Stabilisce l'applicazione, con riferimento alle elezioni regionali, di talune disposizioni della legge n.515/1993; ha giustificato l'impiego delle regole di rendicontazione e controllo applicate al caso.

  • legge n.441/1982, art.2

    Rilevata nella gamma normativa sulle rendicontazioni elettorali e richiamata nel terzo motivo; la Corte di Cassazione ha ritenuto il terzo motivo assorbito.

  • codice civile, artt.1363-1365

    Principi ermeneutici contrattuali applicati all'interpretazione dello statuto societario: le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, occorre evitare letture atomistiche; la Cassazione ha censurato la Corte d'Appello per aver violato questi canoni.

  • codice civile, artt.2298, 2380-bis, 2086, 1704

    Richiamati in relazione ai poteri e alla rappresentanza degli amministratori e al criterio della strumentalità degli atti rispetto all'oggetto sociale: la Cassazione ha sottolineato che la mancanza di espressa previsione statutaria non determina automaticamente l'incompetenza del consiglio di amministrazione quando l'atto sia strumentale all'oggetto sociale e rientri nei più ampi poteri di gestione.

Massime di principio

  • Per valutare la competenza dell'organo sociale a deliberare un contributo elettorale occorre interpretare lo statuto nel suo insieme (artt.1363-1365 c.c.), tenendo conto dello scopo mutualistico, dell'oggetto sociale e dei poteri attribuiti agli amministratori; non basta un'analisi letterale o atomistica di singole clausole.
  • L'assenza di una menzione esplicita di un atto nello statuto non esclude automaticamente la competenza del consiglio di amministrazione se l'atto � strumentale, direttamente o indirettamente, al raggiungimento dell'oggetto sociale e rientra nei più ampi poteri gestori.
  • Per la rendicontazione al CO.RE.GE. il candidato deve produrre documentazione chiara e completa: delibera dell'organo ritenuto competente (assemblea o consiglio), annotazioni contabili e libri sociali; la mancata produzione può essere qualificata come 'irregolarità' ai fini dell'art.15, comma 11, legge n.515/1993.
  • La regola dettata dall'art.7 della legge n.195/1974 (delibera organo competente e iscrizione in bilancio) ha natura oggettiva e di trasparenza; tuttavia la verifica della 'competenza' richiede esame statuario e di strumentalità, non automatismi.
  • La buona fede del candidato come causa di esonero dalla sanzione amministrativa richiede elementi positivi esterni che rendano inevitabile l'errore di diritto e la prova che il candidato abbia fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge.
  • In ipotesi simili, chi eroga e chi riceve contributi devono anticipare la massima chiarezza documentale e, se necessario, ottenere e conservare atti assembleari o deleghe formali che attestino la competenza a deliberare per evitare sanzioni amministrative in fase di rendicontazione.

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