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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27037/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di rito e trattato in camera di consiglio non partecipata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, definito il giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. In ricorso è stato dedotto, in modo generico, vizio di motivazione sulla valutazione della congruità della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso investiva questioni alle quali l'interessato aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello; perciò ha ritenuto il ricorso inammissibile, perché il potere dispositivo della parte ex art. 599-bis c.p.p. preclude la cognizione del giudice di secondo grado e, per effetto preclusivo, anche il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indica il reato per cui era stata confermata la condanna in appello.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello, con rinuncia agli altri motivi, produce un effetto preclusivo che limita la cognizione del giudice e impedisce di devolvere in cassazione questioni rinunciate, compresa la censura sulla congruità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso consente la declaratoria senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni oggetto di rinuncia da parte dell'imputato nell'ambito di un concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p.
  • Il concordato sulla pena non è una mera limitazione del devolutum al giudice di secondo grado, ma determina un effetto preclusivo sull'intero sviluppo processuale, esteso anche al giudizio di legittimità.
  • La censura sulla congruità della pena è incompatibile con il ricorso per cassazione se la pena stessa è stata oggetto di accordo e rinuncia ai motivi ulteriori in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito in camera di consiglio non partecipata, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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