Cassazione Penale, Sentenza n. 31572/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a seguito di ANCORA: il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. La difesa aveva fatto valere l'ammissione dell'indagato alla detenzione domiciliare (provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia del 23/03/2020) e il comportamento rispettoso delle prescrizioni come elementi indicativi dell'assenza di pericolo di reiterazione, richiedendo che tali circostanze, insieme al percorso di reinserimento, escludessero il mantenimento di misure cautelari più afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato correttamente la persistenza del pericolo di reiterazione, valutando la gravità e le modalità della condotta (lancio di un cassonetto nel rogo, incendio, distruzioni, apertura di cancelli e fuga collettiva), la personalità pericolosa desunta dai precedenti penali e dai carichi pendenti, e l'incapacità di autocontrollo. La Corte ha inoltre ritenuto che la concessione della detenzione domiciliare, disposta successivamente dal Magistrato di sorveglianza, non avesse considerato i fatti oggetto del procedimento e quindi non fosse idonea a scalfire il giudizio prognostico negativo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
artt. 110, 112, n. 1), 419 cod. pen.
Gli articoli indicano le fattispecie penali contestate (concorso e reati specifici di devastazione e altri reati connessi). La Corte dà per integrati, in base agli atti, gli elementi costitutivi del reato e valuta la gravità della condotta ai fini del giudizio cautelare.
Norma che disciplina la possibilità di eseguire la pena presso il domicilio. La Corte osserva che la concessione di tale beneficio, se disposta senza considerare specifiche condotte recenti (come la rivolta), non è idonea a escludere il pericolo concreto di recidiva emerso nel presente procedimento.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente il motivo di ricorso per cassazione relativo a vizi di motivazione (in particolare illogicità). La Corte ha esaminato tale censura e l'ha ritenuta infondata sulla base della congrua motivazione del Tribunale del riesame.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che limita la motivazione del ricorso in cassazione ai fatti necessari per la decisione. La Corte ha osservato e rispettato tale limite nell'illustrare le ragioni della decisione.
art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Norma di carattere esecutivo/organizzativo richiamata per gli adempimenti comunicativi conseguenti alla pronuncia; la Corte ordina alla Cancelleria di eseguire tali comunicazioni.
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di reiterazione si fonda non solo su dati astratti ma su elementi concreti: gravità del fatto, modalità di esecuzione, personalità dell'indagato e precedenti penali; tali elementi possono giustificare la custodia cautelare se indicano incapacità di autocontrollo.
- La successiva concessione di misure alternative (es. detenzione domiciliare) non invalida automaticamente un giudizio negativo sulle esigenze cautelari se quella concessione non ha considerato le condotte recentemente emerse oggetto del procedimento.
- Quando la difesa invoca il percorso di reinserimento e il rispetto delle prescrizioni per escludere il pericolo di recidiva, il giudice deve verificare se tali elementi siano effettivamente pertinenti e valutati temporalmente rispetto ai fatti contestati; circostanze pregresse richiedono, per giustificare l'assenza di pericolo, un "quid" ulteriore che attesti una concreta trasformazione della condotta.
- La misura cautelare deve essere proporzionata: il giudice deve comunque motivare perché misure meno afflittive sarebbero inefficaci; la mera affermazione dell'eccezionalità del contesto non basta se permangono indici di pericolosità.
- In sede di impugnazione per cassazione, la censura sulla motivazione richiede la dimostrazione di illogicità o insufficienza motivazionale concreta: la Corte di cassazione controlla la logicità del ragionamento del giudice di merito e la congruenza degli elementi posti a base del provvedimento.
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