Cassazione Penale, Sentenza n. 1091/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale che aveva disposto la confisca di prevenzione. Deduceva l'erronea applicazione degli artt. 10, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, 680 e 581, comma 1-ter c.p.p., con due profili principali: i) l'inapplicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, al giudizio di prevenzione; ii) che, essendo egli sottoposto a misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno e avendo eletto domicilio, la sua posizione era assimilabile a quella dell'imputato in regime di detenzione e quindi traeva causa per escludere l'applicazione del comma 1-ter; in memoria ha inoltre dedotto la sopravvenuta abrogazione della norma ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di prevenzione la sanzione processuale di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., in virtù del rinvio operato dagli artt. 10, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 e 680, comma 3, c.p.p. Ha inoltre escluso l'incidenza della successiva abrogazione della norma (legge n. 114/2024) sul presente caso, perché il ricorso era stato proposto prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione e trova applicazione il principio secondo cui il regime da considerare è quello vigente al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente è stato confermato l'esito di inammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter e comma 1-quater
Il comma 1-ter (sanzione di inammissibilità per carenze nella notificazione / forme di impugnazione) è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di prevenzione; il comma 1-quater (disciplina per i processi celebrati "in absentia") è incompatibile con il procedimento di prevenzione e quindi non applicabile.
art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Prevede che, salvo diversa disposizione nel d.lgs. n. 159/2011, per la proposizione e decisione dei ricorsi nel giudizio di prevenzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale sulle impugnazioni; è stato interpretato come rinvio che consente l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, al giudizio di prevenzione.
art. 680 cod. proc. pen., comma 3
Contiene un rinvio generale alle disposizioni sulle impugnazioni in materia di misure di sicurezza e prevede l'esclusione dell'effetto sospensivo dell'appello salvo diversa decisione del tribunale; insieme all'art. 10 d.lgs. 159/2011 ha fornito il fondamento per applicare l'art. 581, comma 1-ter, anche al giudizio di prevenzione.
legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.)
Nonostante l'abrogazione, la Corte ha ritenuto che la disciplina abrogata continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte anteriormente all'entrata in vigore della legge abrogativa (principio "tempus regit actum" e orientamento delle Sezioni Unite), sicché l'abrogazione non ha inciso sul presente procedimento.
principio "tempus regit actum" e giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U., n. 27614/2007)
Allorché mutino le discipline sulle impugnazioni senza regole transitorie esplicite, si applica la normativa vigente al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato; la Corte ha fatto richiamo a questo principio per escludere l'effetto retroattivo dell'abrogazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione è possibile l'applicazione, per rinvio legislativo, di alcune regole del codice di procedura penale sulle impugnazioni (in particolare l'art. 581, comma 1-ter) attraverso il combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 e 680 c.p.p.
- La clausola che disciplina i processi celebrati "in absentia" (art. 581, comma 1-quater) non trova normalmente applicazione nel procedimento di prevenzione; va distinta dalla sanzione di inammissibilità del comma 1-ter.
- La mera elezione di domicilio o la condizione di obbligo di soggiorno, anche se assimilata a restrizione, non impedisce automaticamente l'applicazione delle norme sull'inammissibilità previste dall'art. 581, comma 1-ter; è necessario valutare la normativa e i rinvii applicabili.
- In caso di sopravvenuta abrogazione di una norma processuale occorre verificare la data di emanazione del provvedimento impugnato: se l'atto impugnato è anteriore all'abrogazione, continueranno a trovare applicazione le regole vigenti all'epoca dell'adozione del provvedimento (principio "tempus regit actum").
- Per evitare il rischio di dichiarazione di inammissibilità, chi impugna decisioni in materia di misure di prevenzione deve porre particolare attenzione alle formalità e alle regole di notifica/elezione di domicilio previste dalle norme richiamate.
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