Ordinanza n. 2841/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la revoca delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, che aveva ritenuto di natura vincolata la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in senso contrario, che la disposizione riguarda l’ipotesi di abbandono ingiustificato e senza preavviso del centro di accoglienza, ma che nel caso concreto non risultavano accertate le circostanze dell’allontanamento. Inoltre, all’interessato non era stata consentita la partecipazione al procedimento né la presentazione di giustificazioni. È stato altresì dedotto e ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il ricorrente non disponeva di adeguati mezzi di sostentamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando l’ordinanza cautelare del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La qualificazione della revoca come atto vincolato non è stata ritenuta sufficiente, poiché mancava l’accertamento dei presupposti fattuali dell’abbandono ingiustificato e senza preavviso e non era stato assicurato il contraddittorio procedimentale. È stato inoltre riconosciuto il periculum in mora derivante dall’assenza di adeguati mezzi di sostentamento. Le spese sono state compensate. Il TAR è stato incaricato di fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015
abbandono ingiustificato e senza preavviso del centro di accoglienza
La revoca delle misure di accoglienza è prevista per l’ipotesi di abbandono ingiustificato e senza preavviso del centro; l’applicazione della disposizione presuppone tuttavia l’accertamento delle circostanze concrete dell’allontanamento.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Consente, nell’accogliere la domanda cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza fondata sull’abbandono ingiustificato e senza preavviso del centro presuppone l’accertamento concreto delle circostanze dell’allontanamento; non è sufficiente qualificare l’atto come vincolato in assenza della verifica del fatto costitutivo previsto dalla legge.
- Anche quando l’amministrazione esercita un potere qualificato come vincolato, l’interessato deve essere posto in condizione di partecipare al procedimento e di presentare le proprie giustificazioni, salvo che ricorrano specifiche ragioni che giustifichino la deroga al contraddittorio.
- Nel giudizio cautelare relativo alla revoca dell’accoglienza sussiste il periculum in mora quando il destinatario, in conseguenza della revoca, non possa contare su adeguati mezzi di sostentamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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