Cassazione Penale, Sentenza n. 29715/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma (25/03/2021) che aveva confermato la condanna inflitta dal GIP di Velletri (20/07/2020) a carico del ricorrente per i reati di rapina aggravata e lesioni personali (pena: 4 anni e 2 mesi di reclusione e euro 1.400,00 di multa). Il ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 c.p. (risarcimento del danno) sia in relazione al reato di rapina — in particolare per la mancata valutazione dell'integralità ed effettività del risarcimento pari a euro 5.000,00 in favore di MAZZILLI Francesco — sia in relazione al reato di lesioni per il risarcimento di euro 500,00 in favore di FLAMINI Gennaro. La doglianza centrale è la mancata o insufficiente motivazione della Corte territoriale circa l'efficacia, l'integralità e la tempestività della riparazione effettuata dall'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Sul primo motivo (rapina) la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile: ha confermato l'orientamento secondo cui l'attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6 c.p.) non può essere riconosciuta quando la restituzione del bene sottratto non è derivata dalla volontà dell'imputato ma è avvenuta per intervento delle forze dell'ordine (qui: l'autovettura è stata recuperata dalle forze dell'ordine), rendendo irrilevante il successivo versamento di euro 5.000,00. Sul secondo motivo (lesioni) la Cassazione ha ritenuto il gravame fondato: la Corte territoriale non ha motivato circa la congruità e l'integralità del risarcimento di euro 500,00 relativo alle lesioni, nonostante la specifica censura; per tale carenza motivazionale la sentenza è stata annullata limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. in relazione al capo B) (lesioni) e si è disposta la rimessione ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo esame di quel punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
L'attenuante del risarcimento del danno richiede che gli effetti ripristinatori e risarcitori siano effettivi, integrali e riconducibili alla tempestiva volontà dell'imputato; la semplice riparazione dei danni residuali non basta se la restituzione del bene è avvenuta indipendentemente dalla volontà del reo (es. recupero del bene da parte delle forze dell'ordine).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) Codice di Procedura Penale
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e per motivazione contraddittoria, insufficiente o mancante; la mancata motivazione su specifiche doglianze di merito può determinare annullamento e rinvio.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, El Sayed, Rv. 251222-01)
Consolidato orientamento secondo cui non può essere riconosciuta l'attenuante del risarcimento quando non vi sia stata la spontanea restituzione del bene da parte dell'imputato e il bene sia stato invece recuperato da forze dell'ordine, persone offese o terzi.
Massime di principio
- L'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62, n. 6 c.p.) richiede che la restituzione del bene e/o il risarcimento siano imputabili alla volontà tempestiva e autonoma dell'imputato; se il bene è stato recuperato da terzi o da forze dell'ordine, la circostanza attenuante normalmente non è riconoscibile anche se l'imputato ha successivamente pagato somme a titolo di risarcimento.
- Quando il risarcimento riguarda danni non patrimoniali o lesioni, la Corte deve motivare espressamente sulla congruità, integrità ed effettività della somma versata rispetto al danno subito; la mera indicazione che è stato pagato un importo non è sufficiente.
- La Corte di appello è tenuta a esaminare e motivare espressamente le doglianze specifiche sollevate in sede di appello; la mancanza di motivazione su questioni rilevanti è motivo di annullamento parziale e rinvio da parte della Cassazione.
- In presenza di una decisione parzialmente insufficiente, la Cassazione può disporre l'annullamento limitato al punto carente e rinviare ad altra sezione per un nuovo esame, al fine di garantire un giudizio non viziato e una valutazione autonoma sul punto rimesso.
- Nel proporre istanze di riconoscimento di attenuanti per riparazione o restituzione, è strategico documentare e provare l'effettiva tempestività, l'integralità e la spontaneità della restituzione/riparazione per evitare che il recupero del bene da parte di terzi escluda l'attenuante.
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