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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29715/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma (25/03/2021) che aveva confermato la condanna inflitta dal GIP di Velletri (20/07/2020) a carico del ricorrente per i reati di rapina aggravata e lesioni personali (pena: 4 anni e 2 mesi di reclusione e euro 1.400,00 di multa). Il ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 c.p. (risarcimento del danno) sia in relazione al reato di rapina — in particolare per la mancata valutazione dell'integralità ed effettività del risarcimento pari a euro 5.000,00 in favore di MAZZILLI Francesco — sia in relazione al reato di lesioni per il risarcimento di euro 500,00 in favore di FLAMINI Gennaro. La doglianza centrale è la mancata o insufficiente motivazione della Corte territoriale circa l'efficacia, l'integralità e la tempestività della riparazione effettuata dall'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Sul primo motivo (rapina) la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile: ha confermato l'orientamento secondo cui l'attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6 c.p.) non può essere riconosciuta quando la restituzione del bene sottratto non è derivata dalla volontà dell'imputato ma è avvenuta per intervento delle forze dell'ordine (qui: l'autovettura è stata recuperata dalle forze dell'ordine), rendendo irrilevante il successivo versamento di euro 5.000,00. Sul secondo motivo (lesioni) la Cassazione ha ritenuto il gravame fondato: la Corte territoriale non ha motivato circa la congruità e l'integralità del risarcimento di euro 500,00 relativo alle lesioni, nonostante la specifica censura; per tale carenza motivazionale la sentenza è stata annullata limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. in relazione al capo B) (lesioni) e si è disposta la rimessione ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo esame di quel punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6 Codice Penale

    L'attenuante del risarcimento del danno richiede che gli effetti ripristinatori e risarcitori siano effettivi, integrali e riconducibili alla tempestiva volontà dell'imputato; la semplice riparazione dei danni residuali non basta se la restituzione del bene è avvenuta indipendentemente dalla volontà del reo (es. recupero del bene da parte delle forze dell'ordine).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) Codice di Procedura Penale

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e per motivazione contraddittoria, insufficiente o mancante; la mancata motivazione su specifiche doglianze di merito può determinare annullamento e rinvio.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, El Sayed, Rv. 251222-01)

    Consolidato orientamento secondo cui non può essere riconosciuta l'attenuante del risarcimento quando non vi sia stata la spontanea restituzione del bene da parte dell'imputato e il bene sia stato invece recuperato da forze dell'ordine, persone offese o terzi.

Massime di principio

  • L'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62, n. 6 c.p.) richiede che la restituzione del bene e/o il risarcimento siano imputabili alla volontà tempestiva e autonoma dell'imputato; se il bene è stato recuperato da terzi o da forze dell'ordine, la circostanza attenuante normalmente non è riconoscibile anche se l'imputato ha successivamente pagato somme a titolo di risarcimento.
  • Quando il risarcimento riguarda danni non patrimoniali o lesioni, la Corte deve motivare espressamente sulla congruità, integrità ed effettività della somma versata rispetto al danno subito; la mera indicazione che è stato pagato un importo non è sufficiente.
  • La Corte di appello è tenuta a esaminare e motivare espressamente le doglianze specifiche sollevate in sede di appello; la mancanza di motivazione su questioni rilevanti è motivo di annullamento parziale e rinvio da parte della Cassazione.
  • In presenza di una decisione parzialmente insufficiente, la Cassazione può disporre l'annullamento limitato al punto carente e rinviare ad altra sezione per un nuovo esame, al fine di garantire un giudizio non viziato e una valutazione autonoma sul punto rimesso.
  • Nel proporre istanze di riconoscimento di attenuanti per riparazione o restituzione, è strategico documentare e provare l'effettiva tempestività, l'integralità e la spontaneità della restituzione/riparazione per evitare che il recupero del bene da parte di terzi escluda l'attenuante.

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