Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00694/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di liquidazione, ai sensi del patrocinio/difesa d'ufficio, dei compensi maturati da un'avvocata per l'attività svolta in un procedimento penale e per le successive attività di recupero del credito nei confronti dell'assistito. In concreto, la professionista aveva assistito il cliente in una sola udienza, dopo la quale questi aveva nominato un difensore di fiducia senza pagare i compensi dovuti; ottenuto un parziale recupero forzoso del credito, la difensora chiedeva la liquidazione delle somme residue, comprensive anche di spese anticipate e non imponibili. Il Tribunale, in sede di opposizione, aveva riconosciuto solo parte delle voci richieste, escludendo la liquidazione della fase dibattimentale/istruttoria sul presupposto che l'udienza fosse di mero rinvio, e aveva negato alcune spese documentate ritenendo sufficiente la forfettizzazione delle spese generali. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 12 D.M. 55/2014, sostenendo che l'attività svolta all'udienza dovesse essere qualificata come fase istruttoria o dibattimentale e non come fase di studio. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 116 e 82 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 2 D.M. 55/2014 per il mancato riconoscimento di spese non imponibili, anticipate e documentate, relative a notifiche e ad adempimenti per la vendita esecutiva dei beni pignorati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva accertato che l'unica udienza era un mero rinvio, quindi non una vera udienza istruttoria o dibattimentale ai sensi dell'art. 12 D.M. 55/2014; in tale evenienza la voce non è liquidabile come fase dibattimentale e la prestazione non può essere valorizzata come attività istruttoria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva adeguatamente i documenti e gli atti sui quali si fondava la doglianza relativa alle spese non imponibili anticipate. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 82 D.P.R. 115/2002

    norma richiamata per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore e per la richiesta di rimborso delle spese nell'ambito della difesa d'ufficio/patrocinio

  • art. 116 D.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi e delle spese nel rapporto tra difensore e assistito/erario

  • art. 117 D.P.R. 115/2002

    evocato dal Tribunale quale parametro di liquidabilità delle prestazioni professionali

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    indicato come rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione

  • art. 492-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare per il recupero del credito professionale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione

  • art. 12 D.M. n. 55/2014

    interpretato nel senso che la fase istruttoria o dibattimentale va riconosciuta solo per udienze non meramente rinviate; le udienze di mero rinvio sono escluse dai parametri della fase e non consentono di liquidare tale voce

  • art. 2 D.M. n. 55/2014

    richiamato in tema di spese vive/anticipate e documentate, che devono risultare specificamente allegati e provati

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    norma richiamata per il contributo unificato dovuto

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    norma applicata per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 18791 del 10/09/2020

    citata a sostegno del principio per cui il tempo necessario alla prestazione in udienza non di mero rinvio incide solo sulla quantificazione, non sulla spettanza del compenso

  • Cass. Sez. 2, ord. n. 4539 del 20/02/2025

    richiamata per l'idea che il rinvio può dipendere da esigenze specifiche, come la ricerca dell'imputato irreperibile

  • Cass. Sez. 2, n. 3889 del 2023

    richiamata dalla ricorrente e menzionata dalla Corte nel confrontare la nozione di fase istruttoria

  • Cass. Sez. 2, n. 28170 del 2023

    richiamata dalla ricorrente e menzionata dalla Corte nel confrontare la nozione di fase istruttoria

  • Cass., Sez. 5, n. 777 del 15/01/2019

    citata sul requisito di specifica indicazione di atti e documenti nel ricorso per cassazione

  • Cass., Sez. U., n. 31030/2019

    richiamata per il principio secondo cui le spese non imponibili anticipate devono essere documentate

  • Cass., Sez. U., n. 7701 del 19/4/2016

    richiamata per la sanzione di inammissibilità in difetto di specifica indicazione dei documenti su cui si fonda il motivo

Massime di principio

  • Nel giudizio penale, ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, la fase istruttoria o dibattimentale è riconoscibile solo se l'udienza non sia di mero rinvio e se vi sia una effettiva attività funzionale alla formazione o ricerca della prova; la sola partecipazione a un rinvio non basta a fondare quella voce di compenso.
  • Il tempo o la brevità dell'intervento professionale in udienza non incide sulla spettanza del compenso se l'udienza rientra tra quelle utili, ma non può trasformare in fase liquidabile una udienza che sia stata qualificata come mero rinvio.
  • Le spese vive non imponibili possono essere riconosciute solo se risultano specificamente anticipate, documentate e adeguatamente allegate; nel ricorso per cassazione occorre indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.