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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27616/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti impositori)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento notificata il 16 giugno 2017 e fondata su due cartelle esattoriali già annullate dalla CTP di Cosenza con sentenza n. 6537 del 2016, pubblicata il 20 dicembre 2016. Dopo che l’agente della riscossione aveva annullato l’intimazione in autotutela, la CTP di Vicenza aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese; la CTR del Veneto aveva rigettato l’appello, limitato alla compensazione, ritenendo che l’annullamento dipendesse dall’esito del giudizio sulle cartelle, allora ancora sub iudice, e non da un’illegittimità originaria dell’intimazione. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20754 del 2025, aveva respinto il ricorso originario e dichiarato assorbito il motivo relativo alle spese della fase cautelare. Il contribuente ha quindi chiesto la revocazione dell’ordinanza ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso un errore percettivo decisivo sulla sequenza temporale, poiché la sentenza che aveva annullato le cartelle era anteriore all’emissione dell’intimazione. Secondo il ricorrente, tale anteriorità dimostrava l’illegittimità originaria dell’atto e imponeva di regolare le spese secondo la soccombenza, almeno virtuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha rilevato, in primo luogo, che il riferimento nell’ordinanza impugnata al «fatto sopravvenuto» era collegato agli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle, non all’intimazione di pagamento, sicché non risultava dimostrato l’errore percettivo denunciato. In ogni caso, anche ipotizzando un errore sulla collocazione temporale della sentenza di annullamento delle cartelle rispetto all’intimazione, esso non sarebbe stato decisivo: la motivazione poggiava anche sul fatto che la sentenza sulle cartelle era ancora sub iudice quando fu emessa l’intimazione e che gli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle erano ormai cristallizzati a seguito di una sentenza definitiva di rigetto del ricorso. L’errore prospettato, pertanto, non avrebbe travolto la ratio della decisione, fondata sull’esclusione dell’illegittimità originaria dell’intimazione. La Corte ha escluso l’errore revocatorio e ha rigettato il ricorso; nulla ha disposto sulle spese del giudizio di legittimità, poiché le Agenzie erano rimaste intimate. Ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Come noto, la revocazione fondata sull’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato per le sentenze e le ordinanze della Corte dall’art. 391 bis c.p.c., presuppone che la decisione sia stata assunta sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa ovvero la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, sulla base degli atti e documenti di causa, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciato.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa quando la decisione si fonda sulla supposizione, incontrovertibilmente smentita dagli atti, dell’esistenza o inesistenza di un fatto, purché quel fatto non sia stato oggetto di controversia e di pronuncia.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Come noto, la revocazione fondata sull’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato per le sentenze e le ordinanze della Corte dall’art. 391 bis c.p.c., presuppone che la decisione sia stata assunta sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa ovvero la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, sulla base degli atti e documenti di causa, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciato.

    L’art. 391-bis c.p.c. consente di applicare alle pronunce della Corte di cassazione la revocazione per l’errore di fatto disciplinato dall’art. 395, n. 4, c.p.c., nei limiti e alle condizioni indicati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente al competente ufficio di merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa dagli atti, o sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la decisione si è pronunciata.
  • L’errore revocatorio deve essere percettivo, evidente e immediatamente rilevabile dal raffronto tra la pronuncia e gli atti, senza necessità di interpretazioni o valutazioni; non può riguardare l’attività interpretativa o valutativa del giudice.
  • La decisività dell’errore revocatorio va verificata mediante un giudizio logico-giuridico controfattuale: l’errore non è decisivo se, sostituendo mentalmente la percezione errata con quella corretta, la decisione resiste in base alle altre ragioni che la sorreggono. L’errore limitato a una sola ratio decidendi non consente la revocazione quando restano autonome ragioni idonee a sostenere la pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRevocazione

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