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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5380 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento notificata il 7 maggio 2001, relativa a maggiore IVA per l'anno 1989. L'avviso di rettifica era stato notificato il 22 ottobre 1992 ed era divenuto definitivo per mancata impugnazione. La contribuente ha sostenuto che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscuotere il tributo, poiché il ruolo non era stato formato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo e la cartella non era stata notificata entro il termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ha quindi contestato l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Ha ritenuto erronea l'applicazione del termine ordinario di prescrizione, poiché l'accertamento era divenuto definitivo per mancata opposizione e, al momento della notifica della cartella, era applicabile il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo allora vigente, che imponeva la notifica della cartella entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo. L'Amministrazione è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi; le spese dei precedenti gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria è di dieci anni.

    Il termine ordinario decennale non è stato ritenuto applicabile alla fase di notifica della cartella, perché la riscossione era soggetta a specifici termini decadenziali previsti dalla disciplina tributaria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c), nel testo modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999

    Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    Per gli accertamenti divenuti definitivi, l'Amministrazione doveva iscrivere a ruolo il tributo entro il termine perentorio previsto dalla norma; il mancato rispetto comportava la decadenza dal potere di riscossione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999

    Il concessionario notifica la cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.

    Alla data della notifica della cartella, il termine quadrimestrale costituiva un termine decadenziale perentorio. La sua inosservanza determinava l'estinzione della pretesa azionata mediante la cartella.

  • D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, lett. b), e art. 4

    La soppressione del termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 è divenuta efficace dal 9 giugno 2001. Non poteva incidere sulla decadenza già maturata prima di tale data.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    Le cartelle devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    La nuova disciplina generale dei termini di notifica delle cartelle non ha efficacia retroattiva e non si applica a una cartella notificata nel 2001.

  • Art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 2005

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'assenza di un termine decadenziale per la notifica delle cartelle, ma tale pronuncia non ha fatto rivivere automaticamente la normativa abrogata. Restano tuttavia rilevanti le decadenze già maturate prima dell'abrogazione.

Massime di principio

  • Nella riscossione tributaria occorre distinguere tra prescrizione del credito e decadenza dal potere di iscrivere a ruolo o notificare la cartella: la presenza di un termine decadenziale speciale esclude l'applicazione automatica del termine ordinario decennale.
  • Per stabilire quale termine si applichi bisogna ricostruire la disciplina vigente alla data dei singoli atti, verificando quando l'accertamento è divenuto definitivo, quando il ruolo è stato consegnato e quando la cartella è stata notificata.
  • L'abrogazione successiva di un termine decadenziale non sana le decadenze già maturate prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice.
  • La definitività dell'accertamento per mancata impugnazione non consente all'Amministrazione di procedere alla riscossione senza limiti temporali: anche in tal caso devono essere rispettati i termini decadenziali applicabili alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella.
  • Il termine più lungo collegato a un giudicato, come quello previsto dall'art. 2953 c.c., riguarda i crediti consolidati da una sentenza passata in giudicato e non si applica, in via generale, agli accertamenti divenuti definitivi solo per mancata opposizione.

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