Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14723/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti (artt. 73, co. 4 e 80, d.P.R. 309/1990). Le censure sono: (1) violazione degli artt. 51 e 570 c.p.p. e del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.), per l'acquisizione da parte del Tribunale di un'informativa orale dalla Procura di Velletri dopo l'udienza e per l'asserita incompetenza o inammissibilità dell'appello del P.M.; (2) aspecificità dei motivi d'appello del P.M. (art. 581 c.p.p.) e travalicamento dei limiti di cognizione da parte del riesame; (3) travisamento delle emergenze investigative e mancanza di gravità indiziaria, nonché inutilizzabilità delle chat non acquisite in atti; (4) inutilizzabilità dei dati di "positioning" (IMSI catcher) per violazione dell'art. 132 d.l. 23/11/2021; (5) carenza di motivazione in ordine al periculum in mora (esigenze cautelari). In motivi aggiunti la difesa ha invocato altresì profili di violazione degli artt. 8 CEDU e 7 CDFUE e giurisprudenza sovranazionale contro la sorveglianza segreta.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene la deduzione inammissibile per carenza di interesse concreto a far valere la nullità, e afferma che l'acquisizione, dalla cancelleria della Procura, di una informazione di pendenza di procedimento ha natura meramente processuale e non incide sulla gravità indiziaria né viola il contraddittorio. Sul secondo motivo la Corte respinge la censura ritenendo che il riesame abbia esaminato le doglianze effettivamente prospettate dal P.M. e non abbia introdotto valutazioni estranee. Sul terzo motivo la Corte ricorda che il livello di valutazione degli indizi per le misure cautelari è meno stringente rispetto al giudizio di merito: gli elementi acquisiti (possesso di telefono criptato, contatti whatsapp, rilevazione IMSI catcher in prossimità dell'abitazione di uno degli indagati) sono stati ritenuti idonei a fondare la gravità indiziaria. Sul quarto motivo la Corte afferma che l'uso dell'IMSI catcher costituisce attività di identificazione propedeutica alle intercettazioni e non è di per sé intercettazione: è pertanto ammissibile senza decreto autorizzativo e non viola i principi costituzionali o sovranazionali richiamati. Sul quinto motivo la Corte ritiene la motivazione del riesame adeguata circa il pericolo e la necessità della custodia cautelare (assenza di stabile attività, rifiuto di fornire codice di sblocco, incongruenze nelle giustificazioni sulla presenza in Italia). Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; trasmissione alla cancelleria per adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che descrive il reato di traffico di stupefacenti: indicata come titolo di imputazione a carico dell'indagato, non oggetto di specifica interpretazione sul punto nel provvedimento impugnato

  • art. 80, d.P.R. 309/1990

    Aggravante o circostanza rilevante collegata al reato di stupefacenti; citata come parte della fattispecie addebitata

  • art. 51 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità/processualità: la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per mancato interesse concreto a far valere la presunta nullità

  • art. 570 cod. proc. pen.

    Invocato nella doglianza sul contraddittorio: la Corte ha ritenuto che l'acquisizione di un'informazione anagrafica/processuale non costituisce violazione del contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    Principio del contraddittorio e giusto processo: la Corte ha ritenuto che non si è alterato il contraddittorio dato il carattere meramente processuale dell'informazione acquisita

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Regola sui motivi dell'impugnazione cautelare (specificità): la Corte ha ritenuto che l'appello del P.M. aveva sufficiente indicazione di elementi e che il riesame ha legittimamente valutato le doglianze

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Tutela contro il travisamento delle emergenze investigative: la Corte ha ricordato che la valutazione degli indizi per la misura cautelare non corrisponde agli stessi criteri del giudizio di merito

  • art. 291, comma 1 e art. 309, comma 5 cod. proc. pen.

    Riferimenti alla nozione di "elemento" su cui si fonda la richiesta: la Corte ha distinto atti meramente processuali (es. iscrizione, decreti di riapertura) da elementi di indagine rilevanti per la gravità indiziaria

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio di merito (precisione, concordanza degli indizi): la Corte ha precisato che tali requisiti non si applicano con la stessa intensità alle misure cautelari

  • art. 132 d.l. 23/11/2021

    Normativa richiamata dal ricorrente in tema di acquisizione dati di geolocalizzazione: la Corte ha ritenuto che l'IMSI catcher fornisce codici identificativi e costituisce attività propedeutica e non intercettazione, quindi non soggetta allo stesso regime autorizzativo

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento dell'esigenza cautelare (pericolo): la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza dell'esigenza speciale-preventiva sulla base di elementi concreti (assenza di stabile attività, rifiuto di collaborazione, incongruenze)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese e sulle conseguenze dell'inammissibilità: applicata per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • artt. 2 e 8 CEDU

    Diritti europei invocati (diritto alla vita privata e protezione dei dati): la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla violazione di tali diritti con riferimento all'attività di individuazione tramite IMSI catcher e all'utilizzo non contenutistico delle chat

Massime di principio

  • Per l'adozione di misure cautelari la "gravità indiziaria" richiede un livello di probabilità qualificata diverso e meno stringente rispetto al giudizio di merito: non è necessario rispettare i medesimi criteri di precisione e concordanza propri dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
  • L'acquisizione di atti o informazioni di natura meramente processuale (iscrizioni, certificati, informazioni di pendenza, decreti di riapertura) non costituisce, di per sé, "elemento" idoneo a fondare o travolgere la gravità indiziaria e la loro acquisizione anche successiva o al di fuori dell'udienza non configura automaticamente violazione del contraddittorio
  • Strumenti come l'IMSI catcher, che individuano codici identificativi degli apparati, sono considerati attività propedeutiche/di osservazione e non intercettazioni del contenuto delle comunicazioni; la loro utilizzazione non richiede il medesimo decreto autorizzativo previsto per le intercettazioni delle conversazioni
  • Le chat o messaggistica non acquisita in atti non possono essere utilizzate nel loro contenuto; tuttavia elementi quali l'esistenza di contatti o la frequenza di contatti possono essere dedotti e utilizzati come elementi indiziari purché non si pretenda valutare il contenuto non prodotto in atti
  • Nelle impugnazioni cautelari il Pubblico Ministero può contestare la motivazione del giudice che ha rigettato la misura: il riesame è legittimato a valutare i profili di doglianza dedotti e a riqualificare il quadro indiziario purché si rimanga entro i limiti della contestazione proposta
  • Per ritenere il rischio di fuga o pericolo per l'ordine pubblico (periculum in mora) il giudice richiede una motivazione concreta e specifica (es. mancanza di stabile dimora o lavoro, rifiuto di collaborazione, elementi di continuità di presenza nel territorio) e non accetta valutazioni meramente generiche
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; pertanto la valutazione preventiva della rilevanza e della fondatezza delle censure è importante per chi propone ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.