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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34079/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Il soggetto esecutato aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. in un'esecuzione immobiliare promossa contro di lui, deducendo di essere estraneo alle successioni ereditarie dei de cuius cui appartenevano i beni pignorati, perché aveva rinunciato alle relative eredità. Nel giudizio di merito il creditore procedente aveva chiesto accertarsi la qualità di erede dell'opponente; il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto che l'opponente avesse accettato tacitamente le eredità ex art. 476 c.c. Con il ricorso per cassazione l'interessato proponeva nove motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché ritiene il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: l'esposizione dei fatti sarebbe oscura e incompleta, non consentendo di comprendere se si trattasse del merito dell'opposizione esecutiva o di un'autonoma azione, quale fosse il titolo esecutivo, quale fosse il contenuto originario dell'opposizione e quale fosse l'effettivo thema decidendum; inoltre, la Corte osserva che, se l'opponente si limitava a dedurre che i beni pignorati non erano suoi, l'opposizione sarebbe comunque priva di interesse perché il debitore non subisce pregiudizio dall'espropriazione di beni di un terzo.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di chiara esposizione dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c., rilevando che il ricorso non consentiva di ricostruire con precisione la vicenda processuale, il titolo esecutivo e l'oggetto dell'opposizione. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiama l'opposizione all'esecuzione come rimedio per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata; la Corte evidenzia che il suo oggetto non coincide con l'accertamento della qualità di erede in astratto.

  • art. 616 c.p.c.

    viene menzionato per l'assegnazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito a seguito della sospensione dell'esecuzione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiede una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi; la sua violazione comporta l'inammissibilità del ricorso quando i fatti non consentono di comprendere la lite e il thema decidendum.

  • art. 380-bis c.p.c.

    viene richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio e per la decisione conforme alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola il procedimento camerale seguito nel giudizio di legittimità.

  • art. 476 c.c.

    viene richiamato in relazione all'accettazione tacita dell'eredità, ritenuta dai giudici di merito.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte per decisione conforme alla proposta e per lite temeraria secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    parametra l'importo ulteriore del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere chiara, completa e autosufficiente quanto agli elementi essenziali per comprendere la vicenda processuale, il titolo posto a base dell'azione e l'oggetto effettivo della domanda o dell'opposizione; la mancanza di tali elementi determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti non può essere sanata da memorie o atti successivi, perché le lacune originarie dell'atto introduttivo restano insanabili in cassazione.
  • Nell'opposizione all'esecuzione, il giudizio di merito deve restare ancorato al thema decidendum originariamente introdotto davanti al giudice dell'esecuzione, non potendo essere ampliato o mutato successivamente.
  • Il debitore che si limiti a dedurre che i beni pignorati appartengono a un terzo non configura un interesse ad agire idoneo a sostenere l'opposizione all'esecuzione, poiché dall'espropriazione del bene altrui non deriva un pregiudizio diretto per lui.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta camerale, trovano applicazione le conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96 c.p.c. e dal DPR sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniAccettazione tacita dell'eredità
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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