Cassazione Civile, Ordinanza n. 18816/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mittente)
La controversia
La controversia nasce dall'incasso di un assegno di traenza recante clausola di non trasferibilità, emesso per pagare una creditrice della società ricorrente e successivamente negoziato e pagato a persona diversa dalla beneficiaria. La società che aveva disposto il pagamento ha poi effettuato un nuovo esborso in favore della vera creditrice e ha chiesto il risarcimento del danno pari a tale somma. In primo grado la domanda era stata rigettata nei confronti sia della banca emittente sia della società negoziatrice; in appello la domanda è stata riproposta solo contro la società negoziatrice, con affermazione del passaggio in giudicato della decisione di primo grado nei confronti della banca. In cassazione la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, violazione delle norme processuali per la mancata riproposizione della domanda verso la banca, l'ammissibilità di nuovi documenti in appello, l'asserita novità di alcune allegazioni sull'autenticità della carta di identità, la non applicabilità dell'art. 43 legge assegni all'assegno di traenza, l'assenza di prova della corretta identificazione del presentatore, e infine l'erronea esclusione del concorso di colpa della società emittente/mandante per avere spedito l'assegno con posta ordinaria anziché assicurata. Ha inoltre censurato la negazione di un concorso causale della banca emittente e della società assicurativa nella produzione del danno.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, secondo, quarto e quinto motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il settimo. Ha accolto solo il sesto motivo nei limiti in cui censurava l'esclusione del concorso di colpa del mittente per la spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e ha rinviato alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia alla domanda contro uno dei coobbligati e la sua mancata riproposizione in appello non integra, di per sé, violazione del divieto di nova, se la domanda verso l'altro convenuto resta immutata quanto a petitum e causa petendi.
artt. 331, 332, 342 e 345 c.p.c.
Le doglianze sulla necessità di riproporre la domanda verso il coobbligato non sono fondate quando la struttura del giudizio di appello rispetta il contraddittorio e la rinuncia all'azione produce effetti solo sul rapporto definito dalla sentenza di primo grado.
art. 43 R.D. n. 1736 del 1933
Si applica anche all'assegno di traenza munito di clausola di non trasferibilità; la banca/negoziatrice risponde se paga a soggetto diverso dal beneficiario, salvo prova della non imputabilità dell'inadempimento.
art. 1176, secondo comma, c.c.
La diligenza esigibile dalla banca negoziatrice è quella del buon banchiere; occorre verificare la corretta identificazione del presentatore anche alla luce di circostanze anomale che impongano maggiore cautela.
La responsabilità della banca negoziatrice è ricondotta all'inadempimento delle obbligazioni connesse al pagamento del titolo a soggetto non legittimato.
La spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria può integrare concorso di colpa del mittente, quale antecedente necessario e rischio volontariamente assunto, concorrente con la condotta colposa della banca negoziatrice.
Nell'obbligazione solidale passiva, la posizione di uno dei debitori non è incisa dalla rinuncia all'azione nei confronti dell'altro.
Il debitore che paga conserva, in astratto, il regresso verso il condebitore solidale, regresso che nel caso non risulta esercitato.
art. 83 d.P.R. n. 156 del 1973
È richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'assunto che la spedizione di titoli e somme tramite posta ordinaria sia inadeguata; la Corte riconosce rilievo causale alla scelta della posta ordinaria ai fini del concorso di colpa.
La censura è stata assorbita; il motivo era collegato alla quantificazione del danno una volta riconosciuto il concorso colposo.
Massime di principio
- L'art. 43 della legge assegni si applica anche all'assegno di traenza non trasferibile: la banca negoziatrice che consenta il pagamento a persona diversa dal beneficiario risponde dell'inadempimento, salvo che provi di aver agito con la diligenza esigibile dal buon banchiere.
- La diligenza della banca negoziatrice non si esaurisce nel controllo formale del documento esibito, ma va valutata tenendo conto di eventuali circostanze oggettivamente anomale che rendano necessaria una verifica più rigorosa dell'identità del presentatore.
- In presenza di obbligazioni solidali passive, la rinuncia o la mancata riproposizione della domanda contro uno dei coobbligati non incide automaticamente sulla posizione degli altri debitori, né integra violazione dell'art. 345 c.p.c. se il thema decidendum nei loro confronti resta invariato.
- La spedizione di un assegno non trasferibile a mezzo posta ordinaria, anziché con modalità idonee a ridurre il rischio di sottrazione, può costituire concorso colposo del mittente ai sensi dell'art. 1227 c.c., perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.
- Ai fini del concorso di colpa, la condotta del mittente che sceglie una modalità di invio inadeguata può essere qualificata come antecedente causale dell'evento dannoso, concorrente con la successiva condotta colposa del soggetto che ha consentito l'incasso indebito.
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