Cassazione Penale, Sentenza n. 32988/2024 del 22/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva respinto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 e 76 (comma 4-bis) D.P.R. 115/2002, nonché violazione dell'obbligo motivazionale (art.125 cod. proc. pen.), lamentando che il Tribunale non aveva risposto alle censure difensive. Sosteneva che il giudice non aveva valutato provvedimenti precedenti di ammissione al gratuito patrocinio emessi da altri uffici giudiziari (in particolare dai giudici di Catania), la relazione della Direzione Nazionale Antimafia che attestava la cessazione dell'attività criminosa dal 2004, i provvidenziali elementi di reinserimento sociale (lauree) e note favorevoli prodotte in altri procedimenti; contestava infine l'osservazione sulla incompletezza della dichiarazione reddituale affermando di non avere redditi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza della decisione impugnata. Ha ritenuto che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fosse inammissibile per mancata indicazione temporale della dichiarazione sostitutiva del reddito richiesta dall'art.79 D.P.R. 115/2002 (elemento contenutistico richiesto a pena di inammissibilità). Ha inoltre richiamato la presunzione relativa di superamento del limite di reddito prevista dall'art.76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002 per i condannati per 416-bis, ribadendo che gravava sul ricorrente l'onere di provare il contrario. Le censure relative alla motivazione del Tribunale sono state ritenute assorbite o inammissibili in sede di legittimità, atteso il limite del ricorso ex art.99 D.P.R. 115/2002. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. 30/5/2002 n.115, art.79
comma 1, lett. d) e comma 3
Stabilisce i requisiti formali dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiedendo a pena di inammissibilità una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con specificazione temporale; il giudice può chiedere integrazioni ma non può sanare omissioni essenziali dell'istanza.
D.P.R. 30/5/2002 n.115, art.76
Definisce i limiti reddituali per il patrocinio e introduce, per i condannati per reati ex art.416-bis c.p., una presunzione relativa di superamento del limite di reddito che inverte l'onere della prova sul richiedente, consentendo comunque la prova contraria.
D.P.R. 30/5/2002 n.115, art.99
Regola il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di gratuito patrocinio; il ricorso è ammesso per violazione di legge.
Codice di procedura penale, art.125
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte precisa che la mancanza assoluta o una motivazione puramente apparente integra violazione di legge sindacabile in Cassazione.
Codice di procedura penale, art.616
Prevede sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente per condotte colpevoli nella determinazione della causa di inammissibilità; qui applicato per disporre il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Codice di procedura penale, art.611
Norma procedurale sulla rassegna delle conclusioni scritte del Procuratore Generale: menzionata per attestare la conclusione di rigetto formulata dal pubblico ministero in Cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n.139/2010
Ha qualificato la presunzione di cui all'art.76, comma 4-bis, D.P.R.115/2002 come relativa e non assoluta, imponendo la possibilità di fornire prova contraria.
Massime di principio
- Un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere la dichiarazione sostitutiva del reddito con riferimento temporale preciso; la mancanza di tale indicazione rende l'istanza inammissibile.
- Per i condannati per reati ex art.416-bis c.p. opera una presunzione relativa di superamento del limite di reddito: il richiedente ha l'onere di fornire prove idonee a contrastare tale presunzione.
- Il giudice non è obbligato a integrare ex officio i contenuti essenziali dell'istanza; può chiedere integrazioni ma non può sanare omissioni sostanziali richieste a pena di inammissibilità.
- In sede di Cassazione, il ricorso in materia di gratuito patrocinio è limitato al motivo di violazione di legge; le censure fondate su mera illogicità della motivazione sono inammissibili se non prospettate nei termini e modi previsti.
- Documenti favorevoli provenienti da altri procedimenti o atti di reinserimento sociale possono aiutare a dimostrare lo stato di bisogno o la cessazione dell'attività delittuosa, ma devono essere prodotti in modo completo e tempestivo e non esonerano dal requisito formale della dichiarazione reddituale.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni previste dall'ordinamento (es. versamento alla Cassa delle Ammende) se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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