Sentenza del 17/01/2017 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Commissioni di delega a compagnia coassicuratrice - Operazioni esenti - Necessità di dimostrazione dell'esistenza degli elementi di fatto ed il percorso logico-giuridico seguito per ricondurre tutte le attività in discussione ad unitarietà economica e per valutare l'idoneità delle stesse ad integrare delle componenti essenziali dell'operazione di assicurazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato IVA, oltre accessori, sulle commissioni di delega percepite dalla società nell'ambito di rapporti di coassicurazione, ritenendole prestazioni autonome e imponibili, non riconducibili alle esenzioni previste dall'art. 10, comma 1, nn. 2 e 9, del D.P.R. n. 633/1972. La società contestava inoltre la validità dell'accertamento, poiché fondato anche su un processo verbale di constatazione redatto nei confronti di altra società e non notificato, nonché per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, annullando l'accertamento. In appello, il Collegio ha respinto integralmente le censure dell'Agenzia delle Entrate. È stata ritenuta illegittima l'utilizzazione del PVC formato nei confronti di un'altra società senza adeguata partecipazione e contraddittorio della contribuente. Nel merito, le commissioni di delega sono state considerate corrispettivo di attività di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni assicurative, oppure comunque prestazioni attratte dall'unitaria natura assicurativa del rapporto, con conseguente esenzione IVA. L'esenzione richiede tuttavia una puntuale dimostrazione degli elementi fattuali e del percorso logico-giuridico che colleghi le attività alla prestazione assicurativa principale. L'appello dell'Ufficio è stato quindi respinto e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
"operazioni di assicurazione"
L'esenzione IVA si applica non solo alla stipula formale del contratto assicurativo, ma anche alle prestazioni ulteriori che, sotto il profilo economico, integrano componenti essenziali e unitarie del servizio assicurativo.
Art. 10, comma 1, n. 9, D.P.R. n. 633/1972
Prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni assicurative
Le commissioni di delega possono essere esenti quando remunerano attività di mandato, mediazione o intermediazione direttamente collegate a un rapporto assicurativo e inserite nella sua gestione ed esecuzione.
Richiamato dall'Ufficio in relazione alla possibile autonomia delle prestazioni accessorie, ma ritenuto non decisivo poiché le attività della delegataria sono state ricondotte all'unitaria prestazione assicurativa.
Art. 6, comma 2, Legge n. 212/2000
La violazione degli obblighi di conoscibilità e partecipazione del contribuente è stata ravvisata nell'utilizzo di un PVC redatto nei confronti di un altro soggetto senza adeguato coinvolgimento della società accertata.
Art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000
L'atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere compiutamente i presupposti dell'accertamento, anche quando l'Ufficio richiami elementi contenuti in atti formati nei confronti di terzi.
Art. 54, comma 5, D.P.R. n. 633/1972
Il Collegio ha ritenuto viziato l'accertamento per la mancata instaurazione del contraddittorio in relazione agli elementi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 135, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE
La disciplina unionale delle esenzioni per le operazioni assicurative non impedisce di includere nell'esenzione prestazioni funzionalmente e inscindibilmente collegate alla copertura assicurativa, purché ne sia dimostrata l'effettiva natura.
Cassazione, sentenza n. 22429 del 12 settembre 2016
Ha affermato che l'esenzione può estendersi a una pluralità di prestazioni idonee a integrare economicamente il servizio assicurativo, anche nella coassicurazione e per le commissioni di delega, se il giudice verifica concretamente la loro unitarietà e funzione essenziale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015
È stata richiamata per ribadire la necessità del contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA nei casi in cui l'Amministrazione fondi la pretesa su elementi istruttori rilevanti.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione collegata a un contratto assicurativo sia esente IVA, non è sufficiente qualificarla formalmente come servizio autonomo: occorre verificare la sua funzione economica concreta, il collegamento con la copertura del rischio e il contributo alla gestione o all'esecuzione del rapporto assicurativo.
- Nella coassicurazione, le attività svolte dalla compagnia delegataria possono rientrare nell'esenzione IVA quando consentono di realizzare unitariamente la copertura assicurativa e gli adempimenti verso l'assicurato per conto delle altre coassicuratrici.
- Le commissioni di delega possono essere esenti sia come componenti dell'operazione assicurativa sia come prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative ad assicurazioni; è però necessario dimostrare in modo puntuale il vincolo funzionale e contrattuale con l'operazione assicurativa.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento in modo determinante su un PVC redatto nei confronti di un terzo senza renderne conoscibili integralmente i contenuti al contribuente e senza consentirgli un'effettiva possibilità di partecipazione e difesa.
- L'esenzione non opera automaticamente per ogni servizio fatturato tra imprese assicuratrici: se la prestazione è meramente amministrativa, gestionale o fornisce un'utilità indipendente dalla copertura assicurativa, può essere considerata autonoma e imponibile.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti o di obiettiva incertezza interpretativa, può risultare giustificata la compensazione delle spese e, nei casi previsti, la non applicazione delle sanzioni.
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