Sentenza del 17/01/2017 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro una cartella relativa a interessi derivanti da una precedente cartella sospesa e successivamente nuovamente iscritta a ruolo. L'Ufficio chiedeva di riconoscere la legittimità del proprio operato. Tuttavia, poiché l'appello era stato notificato tramite servizio postale, l'Agenzia avrebbe dovuto depositare entro trenta giorni la ricevuta di spedizione della raccomandata. Nel fascicolo risultava depositato soltanto l'avviso di ricevimento, non idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello dell'Agenzia delle Entrate inammissibile, senza esaminare il merito della controversia. Il mancato deposito della ricevuta di spedizione impediva di verificare la tempestività dell'impugnazione e della costituzione in giudizio. È stata esclusa la possibilità di sanare tale omissione mediante la costituzione della contribuente o mediante la produzione tardiva del documento. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 22 del D.Lgs. 546/1992
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve depositare la fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
La norma impone il deposito tempestivo della ricevuta di spedizione quale prova della data di presentazione dell'atto e della tempestività della costituzione in giudizio. La sua omissione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 53 del D.Lgs. 546/1992
La disciplina dell'articolo 22 si applica anche all'appello.
Gli stessi obblighi formali previsti per il ricorso di primo grado, compreso il deposito della ricevuta di spedizione, valgono per l'appello tributario notificato tramite posta.
Art. 33 del D.M. 9 aprile 2001
L'avviso di ricevimento attesta la consegna della raccomandata, ma non prova in modo idoneo la data di spedizione. A tal fine è necessaria la ricevuta di accettazione e spedizione rilasciata dall'ufficio postale.
Cassazione, sentenze n. 7373/2011, n. 8664/2011 e n. 10312/2011
Il mancato deposito della ricevuta di spedizione, analogamente al mancato deposito della copia del ricorso, determina l'inammissibilità dell'impugnazione. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non è sanata dalla costituzione del resistente.
Cassazione, sentenza n. 20787/2013
La produzione tardiva della ricevuta di spedizione non sana l'originaria omissione, poiché il documento deve essere depositato nel termine previsto per la costituzione in giudizio.
Cassazione, sentenza n. 12932/2015
La data di spedizione riportata sull'avviso di ricevimento non ha valore probatorio privilegiato se non accompagnata dall'attestazione dell'ufficiale postale; l'avviso di ricevimento non sostituisce quindi la ricevuta di spedizione.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari, quando il ricorso o l'appello è notificato tramite posta, occorre depositare entro il termine di costituzione sia l'atto previsto sia la ricevuta di spedizione della raccomandata.
- L'avviso di ricevimento dimostra normalmente la consegna al destinatario, ma non è sufficiente a provare la data di spedizione e non sostituisce la ricevuta di accettazione postale.
- La mancata produzione della ricevuta di spedizione può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame del merito, anche se la controparte si è costituita.
- L'inammissibilità per omessa o tardiva produzione di un documento necessario può essere rilevata d'ufficio e, secondo l'orientamento richiamato, non può essere sanata con una produzione successiva.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare e depositare tempestivamente la ricevuta postale originale o una copia conforme, verificando anche il rispetto dei termini di impugnazione e di costituzione.
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