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Sentenza

Sentenza del 17/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF per gli anni 2003 e 2004, sostenendo che la notificazione fosse inesistente perché eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite servizio postale, senza l'intermediazione dei soggetti indicati dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, e perché priva di relata di notifica. Dopo il rigetto in primo grado, ha proposto appello ribadendo tali contestazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notificazione diretta a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione, purché corredata dall'avviso di ricevimento, requisito presente nel caso concreto. Ha inoltre stabilito che non era necessaria una relata autonoma, poiché l'avviso di ricevimento documenta l'esecuzione della notificazione. In subordine, la sua eventuale mancanza avrebbe costituito una mera irregolarità e non un'inesistenza della notificazione. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    L'agente della riscossione può notificare direttamente cartelle e intimazioni tramite il servizio postale, senza necessità di intermediazione dei soggetti normalmente abilitati, purché sia disponibile l'avviso di ricevimento. Non è indispensabile una relata autonoma quando la notificazione è eseguita direttamente per posta.

  • Cassazione, Sez. III, n. 9246/2015 e n. 12888/2015

    Confermano la possibilità per l'agente della riscossione di effettuare direttamente la notificazione postale degli atti di riscossione.

  • Cassazione, n. 15948/2010, n. 14332/2009, n. 1056/2011, n. 2288/2011, n. 11708/2011, n. 11008/2012, n. 1546/2012

    Richiamate a sostegno della validità della notificazione diretta tramite servizio postale da parte dell'agente della riscossione.

  • Cassazione, 5 settembre 2012

    La notificazione postale della cartella è viziata quando manca l'avviso di ricevimento, considerato elemento necessario a provare l'esecuzione della notificazione.

  • Cassazione, ordinanza n. 2790/2016

    Esclude la necessità di una specifica relata di notifica per la notificazione postale diretta, poiché l'avviso di ricevimento assolve alla funzione probatoria dell'attività notificatoria.

  • Cassazione, n. 15217/2014

    Per la notificazione postale diretta degli atti tributari sono ammesse modalità meno formali rispetto a quelle degli atti giudiziari; la mancanza della relata costituisce, al più, una mera irregolarità non invocabile dal destinatario se non incide sulla conoscenza dell'atto.

Massime di principio

  • La notificazione diretta a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione non è, di per sé, inesistente o invalida: occorre verificare soprattutto la presenza e la regolarità dell'avviso di ricevimento.
  • Per gli atti tributari notificati direttamente per posta, la mancanza di una relata separata normalmente non determina l'inesistenza della notificazione, perché l'avviso di ricevimento può documentare l'attività dell'ufficiale postale.
  • L'assenza dell'avviso di ricevimento può invece compromettere la prova della notificazione e comportare la nullità o l'invalidità dell'atto, secondo le circostanze del caso.
  • Le contestazioni meramente formali sulla notificazione hanno scarsa possibilità di successo quando il contribuente ha ricevuto l'atto e l'agente della riscossione produce documentazione idonea a dimostrarne la consegna.
  • La validità concreta deve comunque essere valutata alla luce della disciplina vigente all'epoca, della modalità effettivamente utilizzata, dell'identificazione del destinatario e della documentazione prodotta in giudizio.

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