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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32798/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto contro il diniego delle attenuanti generiche. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato, deducendo un unico motivo: erronea applicazione della legge penale di riferimento e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, contestava il diniego del beneficio, ritenendo che la motivazione non fosse corretta o sufficiente. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza non era consentita in sede di legittimità ed era comunque manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione non illogica, basata sulle modalità di consumazione del fatto ritenute ostative alla concessione delle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito della motivazione, se questa non presenti evidenti illogicità o vizi decisivi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare espressamente tutti i dati allegati dalle parti.
  • La censura in cassazione contro la valutazione di merito sulle attenuanti generiche è ammissibile solo se la motivazione sia affetta da manifeste illogicità o da un vizio rilevante nei limiti del controllo di legittimità; non può tradursi in una sollecitazione a una nuova rivalutazione del fatto.
  • La presenza di modalità concrete di consumazione del reato ritenute particolarmente significative può giustificare il diniego delle attenuanti generiche se il giudice le valorizza in modo coerente nella motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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