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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20142/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, per dolo, dell'accettazione dell'eredità effettuata da una chiamata all'eredità in relazione alle successioni di due defunti, che avevano lasciato come unica parente superstite la stessa attrice. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del convenuto, ritenendo che l'azione fosse stata proposta contro il soggetto indicato come autore del dolo, mentre la legittimazione spettasse ai soli successibili ex art. 565 c.c. La corte d'appello ha confermato, escludendo che la legittimazione del convenuto potesse fondarsi né sulla qualità di autore del dolo né su quella di creditore dei de cuius divenuto creditore dell'erede per effetto dell'accettazione. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1482, 565 e 1445 c.c., sostenendo che il convenuto fosse legittimato perché autore del dolo e perché avrebbe tratto un vantaggio diretto dall'accettazione, essendo divenuto creditore della ricorrente per i compensi professionali maturati verso i defunti; ha inoltre dedotto che, mancando altri successibili, non avrebbe potuto ritenersi necessaria la chiamata dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'impugnazione dell'accettazione dell'eredità, qualunque ne sia la causa, mira a privare di efficacia l'accettazione stessa e incide direttamente sulla posizione dei chiamati in ordine successivo o concorrenti, non già su quella del soggetto indicato come autore del dolo né su quella del creditore del de cuius che sia divenuto creditore dell'erede per effetto dell'accettazione. Ha quindi confermato la decisione impugnata. Quanto all'argomento relativo all'assenza di ulteriori successibili, ha osservato che, ove l'annullamento dell'accettazione rendesse attuale la successione dello Stato, quest'ultima va qualificata come successione di diritto privato a titolo di erede. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1482 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne fonda la decisione e, nel testo, non svolge su di esso un'autonoma interpretazione.

  • art. 565 c.c.

    La legittimazione nelle vicende successorie si collega ai successibili; la Corte esclude che il convenuto, quale preteso autore del dolo o creditore del de cuius, sia soggetto legittimato a subire l'impugnazione dell'accettazione.

  • art. 1445 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non fonda il decisum sulla norma ma ribadisce che l'azione di impugnazione dell'accettazione incide sulla efficacia dell'accettazione nei confronti dei chiamati successivi o concorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'accettazione dell'eredità, per qualunque causa, è diretta a rimuovere l'efficacia dell'accettazione e a incidere sulla posizione dei chiamati in ordine successivo o in concorso, non sulla posizione del soggetto che avrebbe commesso il dolo.
  • La legittimazione passiva in un giudizio volto a far cadere l'accettazione ereditaria non spetta al preteso autore della condotta dolosa, se non per eventuali profili risarcitori autonomi, né al creditore del de cuius che sia divenuto creditore dell'erede per effetto dell'accettazione.
  • Se l'annullamento o l'inefficacia dell'accettazione rende attuale l'assenza di altri successibili, la successione dello Stato opera come successione mortis causa a titolo di erede, e non come acquisto originario di beni vacanti.
  • La verifica della legittimazione passiva nei giudizi successori va compiuta in relazione agli effetti diretti dell'azione sulla posizione soggettiva incisa, non sulla mera utilità economica che il convenuto possa aver tratto dal rapporto successorio.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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