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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25032/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà e le cartelle di pagamento presupposte, deducendo di non avere ricevuto la notifica delle cartelle e della comunicazione relativa all’atto esecutivo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato il decisum, ritenendo che, a fronte della contestazione della notifica, gravasse sull’agente della riscossione l’onere di produrre, oltre agli avvisi di ricevimento, anche la copia integrale delle cartelle, non essendo sufficienti gli estratti di ruolo informali. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2714 e 2718 c.c. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, per dimostrare la regolare notifica delle cartelle, fosse sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e della documentazione di notifica, senza bisogno di depositare la copia integrale delle cartelle.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, per superare la contestazione del contribuente che neghi di aver ricevuto la cartella di pagamento, l’agente della riscossione deve provare di avere effettuato ritualmente la notificazione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, prova che può essere fornita mediante l’avviso di ricevimento della raccomandata attestante la ricezione del plico, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella notificata. Poiché la sentenza impugnata aveva invece richiesto anche tale produzione, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull’onere della prova; la Corte chiarisce che, nella contestazione della notifica della cartella, l’agente della riscossione assolve l’onere probatorio producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata e la documentazione di notifica.

  • art. 2714 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione della norma, ma lo include tra le disposizioni invocate per contestare la valutazione della prova documentale.

  • art. 2718 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è oggetto di specifica esegesi autonoma, essendo evocato insieme alle altre norme sulla prova documentale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La prova della regolare notificazione della cartella può essere data mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento; non è necessario depositare la copia integrale della cartella notificata.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di una cartella di pagamento contesta di averne ricevuto la notifica, l’agente della riscossione può vincere la contestazione dimostrando la rituale notificazione secondo le forme previste dalla legge, in particolare tramite l’avviso di ricevimento della raccomandata.
  • Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale non grava sull’agente della riscossione l’onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, essendo sufficiente la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto recapito del plico.
  • Nel processo tributario, il giudice non può pretendere un mezzo di prova ulteriore rispetto a quello previsto per dimostrare la regolarità della notificazione, se la documentazione prodotta consente di verificare l’esistenza dell’atto notificato e la ricezione da parte del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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