Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa italiana)
La controversia
La lite nasce da reciproche accuse tra imprese concorrenti operanti nel settore della commercializzazione di golfari. In primo grado una società italiana aveva ottenuto l’accertamento della concorrenza sleale e di pratiche commerciali ingannevoli ascritte a una società tedesca, per avere quest’ultima commercializzato prodotti della linea Starpoint muniti del simbolo "H" attestante una certificazione DGUV in realtà scaduta; il tribunale aveva anche accolto la riconvenzionale della società tedesca, relativa a prodotti della controparte muniti dello stesso simbolo senza che la certificazione fosse stata conseguita. In appello, la decisione era stata riformata in parte: la corte territoriale aveva ritenuto che le condotte della società tedesca riguardassero l’intera gamma dei prodotti, anche di vecchia generazione, si fossero protratte oltre la data indicata dal tribunale e avessero inciso anche sul mercato comunitario, rinviando poi la causa per la prosecuzione dell’istruttoria. La società tedesca ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo: violazione del divieto di domande nuove in appello; violazione delle norme su concorrenza sleale e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea estensione territoriale della disciplina italiana; mancata individuazione della legge applicabile; omessa prova dell’operatività dei concorrenti su tutto il mercato europeo; ultrapetizione per eventuale applicazione di norme straniere; e vizi motivazionali e di valutazione della prova quanto all’estensione oggettiva, temporale e territoriale delle condotte contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché non vi era domanda nuova: la domanda introduttiva, letta nel suo complesso, già investiva l’intera gamma dei prodotti contestati, sicché l’appello aveva solo ampliato l’accertamento senza mutare il fatto costitutivo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, chiarendo che la questione non riguardava una pretesa territorialità della norma sostanziale, ma la giurisdizione; ha escluso che la sentenza di primo grado avesse accolto un’eccezione di difetto di giurisdizione e ha affermato che, essendo la giurisdizione italiana ormai coperta da giudicato implicito, il giudice italiano può accertare anche condotte realizzate all’estero, applicando le norme repressive nazionali in base alle regole di diritto internazionale privato. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi quarto, quinto, settimo, ottavo e nono, perché tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Ha infine respinto il sesto motivo, reputandolo fondato su una mera eventualità astratta e non su una vera violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
il divieto di domande nuove in appello opera solo quando muti il fatto costitutivo del diritto azionato; non vi è violazione se resta identico il fatto e cambia soltanto l'ampiezza dell'accertamento richiesto.
la norma è richiamata come base dell'illecito concorrenziale; il suo accertamento, una volta radicata la giurisdizione italiana, può investire anche condotte estere se rilevanti per il danno dedotto.
il vizio di ultrapetizione o extrapetizione richiede che il giudice attribuisca un bene della vita non richiesto o alteri petitum e causa petendi; non ricorre sulla base di ipotesi astratte o non specificate.
richiamato nel quadro della censura sulla novità della domanda, ma la Corte ritiene che l'atto introduttivo, letto complessivamente, già contenesse la pretesa.
richiamato unitamente alle norme processuali sulla possibile ampliamento del thema decidendum; la Corte esclude che nel caso vi sia stata mutazione della domanda.
le censure che contestano l'apprezzamento delle prove non sono scrutinabili in cassazione se il giudice di merito ha motivato, sia pure sinteticamente.
l'illecito concorrenziale è sussunto nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e, ai fini di diritto internazionale privato, è regolato dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento dannoso.
art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 146 del 2007
richiamato quale base della domanda per pratiche commerciali ingannevoli, insieme all'art. 2598 c.c., nell'ambito dell'accertamento dei comportamenti contestati.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello non si ha domanda nuova quando la parte non muta il fatto costitutivo del diritto, ma chiede solo un accertamento più ampio della medesima condotta già dedotta in primo grado.
- L'interpretazione della domanda deve essere compiuta considerando l'atto introduttivo nel suo complesso; la lettura selettiva di singole espressioni non è sufficiente a dimostrare un mutamento del petitum o della causa petendi.
- Una volta formatosi il giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, il giudice italiano può conoscere di condotte concorrenziali realizzate all'estero, applicando le norme interne repressive ove il danno sia lamentato in Italia e la fattispecie rientri nella responsabilità extracontrattuale.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sostituire l'apprezzamento del merito con quello della parte soccombente.
- Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione sussiste solo se il giudice attribuisce un bene della vita non richiesto o altera gli elementi obiettivi dell'azione; non basta prospettare una mera possibilità teorica di applicazione di norme diverse.
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