Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21430/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di disapplicazione della disciplina sulle società non operative, impugnato dalla società contribuente e poi annullato dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Il giudice di appello ha ritenuto provato che la perdita sistematica della società derivasse da circostanze esterne, oggettive e imprevedibili, individuate nel cattivo andamento economico delle società controllate e collegate e nella crisi del mercato immobiliare, così da giustificare la disapplicazione dell'art. 30 della L. n. 724 del 1994. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che, per alcune partecipate, le situazioni addotte come impeditive della redditività sarebbero state evitabili o riconducibili a scelte imprenditoriali e non a cause oggettive; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994, 2697 c.c., 113 e 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse riconosciuto i presupposti per la disapplicazione senza una effettiva valutazione degli elementi offerti dall'Ufficio e senza esaminare gli aspetti richiamati nell'atto impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che la CTR aveva comunque valutato le circostanze prospettate dall'Ufficio, ma era giunta a conclusioni diverse e incompatibili, sicché i fatti non potevano dirsi omessi, bensì implicitamente esaminati e ritenuti insussistenti. Quanto al secondo, la censura era in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove e del merito compiuta dal giudice di appello, attività non consentita in cassazione, che non è giudice del fatto in senso sostanziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    La disapplicazione della disciplina sulle società non operative presuppone la prova di circostanze oggettive e imprevedibili idonee a giustificare la mancata operatività o la perdita sistematica; la valutazione di tali presupposti spetta al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non può tradursi in un riesame del materiale probatorio; la ripartizione dell'onere della prova non consente alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi acquisiti.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che la doglianza mira in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non consente alla Corte di cassazione di riesaminare autonomamente le risultanze di causa.

Massime di principio

  • In tema di società non operative, la disapplicazione della disciplina richiede che il contribuente dia prova di elementi oggettivi esterni e non prevedibili che abbiano impedito il raggiungimento della redditività o del test di operatività.
  • Se il giudice di merito valuta i fatti allegati e li ritiene non idonei a fondare la pretesa dell'Ufficio, non può parlarsi di omesso esame di fatti decisivi solo perché la Corte di cassazione avrebbe potuto apprezzarli diversamente.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere un nuovo giudizio sul merito delle prove: la contestazione della ricostruzione fattuale o della ponderazione degli elementi istruttori è inammissibile quando maschera una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
  • Le censure fondate su violazione di norme processuali o sull'onere della prova sono inammissibili se, nella sostanza, mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.