Cassazione Penale, Sentenza n. 12/2023 del 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento della continuazione ex art.671 c.p.p. tra due condanne: (1) sentenza del Tribunale di Roma dell'8 ottobre 2015 (violazione legge stupefacenti e resistenza a P.U.) e (2) sentenza della Corte d'appello di Roma del 26 maggio 2020 (violazione legge stupefacenti). La Corte territoriale aveva motivato il rigetto con un rilevato significativo arco temporale tra i fatti, ritenendo i fatti della prima sentenza commessi nel 2005; il ricorrente ha contestato tale datazione, sostenendo che i fatti erano del agosto 2015, e ha dedotto l'errore logico/contraddittorio e la conseguente errata esclusione della continuazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo assorbente e fondato: ha accertato l'errore materiale della Corte di appello (i reati della sentenza del Tribunale sono del agosto 2015, non del 2005, come risultante dal certificato penale agli atti). Per tale ragione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della continuazione (art.81 c.p. e art.671 c.p.p.) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva; qui contestata perché la Corte territoriale aveva respinto la richiesta basandosi su una datazione errata dei fatti.
Principio della continuazione tra delitti: la Cassazione ha disposto che la valutazione della sussistenza dell'unico disegno criminoso (continuazione) deve essere riesaminata alla luce della corretta datazione dei fatti.
art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento giuridico del primo motivo di ricorso (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto fondato il rilievo sulla errata indicazione della data di commissione.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Base dei profili di inosservanza/erronea applicazione della legge penale e del travisamento dei fatti relativi alla continuazione; la censura ha contribuito all'accertamento dell'errore sulla datazione.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione richiamati per l'analisi dei motivi; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma.
Corte costituzionale, sentenza n.183/2013
Richiamata in relazione alla necessità di rinvio per nuovo giudizio ad altra composizione della Corte territoriale; principio relativo alla composizione del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- In sede esecutiva la valutazione della continuazione (art.81 c.p. e art.671 c.p.p.) richiede accurata verifica delle date e dei fatti indicati nelle sentenze: errori materiali nella datazione possono inficiare l'esclusione della continuazione.
- Se i reati sono della stessa indole e sono stati commessi in arco temporale contiguo, va attentamente valutata l'esistenza di un unico disegno criminoso; la semplice indicazione di un intervallo temporale non è sufficiente se errata.
- Il giudice dell'esecuzione non può basare il proprio convincimento su dati anomali o manifestamente errati presenti nel provvedimento: il vizio di motivazione manifesto (contraddittorietà/illogicità) è motivo di annullamento in Cassazione.
- In caso di errore accertato riguardante elementi documentali (es. certificato penale), la Corte di Cassazione può annullare e rinviare la decisione al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame.
- Alla parte favorevole al riconoscimento della continuazione conviene produrre e far emergere documentazione certa (certificati, dattiloscritti delle sentenze) che dimostri la contiguità temporale e la medesima natura dei reati.
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