Cassazione Penale, Sentenza n. 10/2023 del 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la sua domanda ex art.671 c.p.p. di riconoscimento della continuazione tra la condanna per associazione di tipo mafioso (art.416-bis e connessi) e reati successivi (attentati e intimidazioni ai magistrati commessi nel 2015) per i quali era stato anch'egli condannato. Ha censurato la mancata applicazione dell'art.81 c.p. e il vizio di motivazione del Tribunale, sostenendo che i reati fossero omogenei e strumentali all'associazione e dunque riconducibili a un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che non è stato fornito alcun elemento probatorio o una puntuale allegazione di indici sintomatici (tipologia dei reati, beni giuridici offesi, modalità, omogeneità, sistematicità, contesto spaziale e temporale) tali da dimostrare che gli attentati fossero programmati sin dall'origine dell'associazione. Ha ricordato che la continuazione richiede l'anticipata e unitaria ideazione dei reati considerati e che la mera strumentalità rispetto all'associazione o il riconoscimento dell'aggravante ex L.203/91 (oggi art.416-bis) o il possesso di armi/esplosivi non sono di per sé sufficienti. La Corte ha inoltre rilevato l'ampio intervallo temporale tra la costituzione del sodalizio e gli attentati, elemento contrario all'ipotesi di pianificazione ab origine. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; utilizzata come titolo della richiesta del ricorrente.
art. 81 cod. pen.
Stabilisce la disciplina della continuazione; la Corte interpreta la nozione di "medesimo disegno criminoso" come anticipata e unitaria ideazione di più reati, distinta dalla mera tendenza a delinquere.
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di partecipazione ad associazione mafiosa; la Corte precisa che l'aggravante o la strumentalità dei reati rispetto all'associazione non bastano da soli per dimostrare la continuazione, che richiede prova che i reati fine fossero previsti sin dall'ingresso nel sodalizio.
art. 7 L. 203/1991
Antica formulazione normativa richiamata per l'aggravante; la Corte osserva che il riconoscimento dell'aggravante non equivale automaticamente al riconoscimento della continuazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure infondate.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di riproduzione del motivo in cassazione; procedimento formale seguito nella redazione del ricorso.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra una partecipazione ad associazione e reati successivi occorre provare che i reati "fine" fossero già rappresentati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio; la mera omogeneità o strumentalità non basta.
- Il giudice deve valutare elementi concreti e multipli (tipologia dei reati, bene giuridico offeso, modalità, causalità, sistematicità, contesto spaziale e temporale); l'assenza di una puntuale allegazione di tali indici può legittimamente portare al rigetto della domanda di continuazione.
- Un consistente intervallo temporale tra la formazione dell'associazione e la commissione dei reati successivi è un elemento contrario alla tesi della pianificazione ab origine e rende meno credibile l'esistenza di un progetto criminoso unitario.
- Il riconoscimento dell'aggravante per il vincolo associativo o il mero possesso di armi/esplosivi, benché utili a descrivere la pericolosità dell'agente, non costituiscono di per sé prova della programmazione preliminare richiesta per la continuazione.
- In sede di impugnazione il ricorrente deve formulare censure specifiche e non deduzioni generiche: affermazioni vaghe di omogeneità tra reati sono insufficienti in Cassazione.
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