Cassazione Penale, Sentenza n. 7/2023 del 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: (1) nullità per omissione di assunzione di prova decisiva e motivazione errata/illogica in relazione all'art. 192 c.p.p., lamentando che non è stata disposta l'audizione del perito dott. Marco Zonaro (chiamato a verificare l'identità della voce su una utenza telefonica) e che la Corte non avrebbe recepito le conclusioni scritte; (2) nullità per illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione all'art. 416 c.p., sostenendo che la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere sarebbe stata decisa con argomentazioni apodittiche; (3) nullità per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche per aver la Corte fatto riferimento solo alla gravità dei fatti senza considerare l'assenza di precedenti, lo stato di fuga da un paese in guerra e le motivazioni umanitarie addotte dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato il diniego dell'audizione del perito, avendo acquisito la relazione peritale con il consenso delle parti e ritenendola risolutiva sull'identificazione dell'interlocutore; sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per genericità e mancata specificazione dei punti censurati; sul terzo motivo lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui il giudice del merito può basare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche anche su un unico elemento (qui la rilevante gravità della condotta e il ruolo determinante dell'imputato nell'organizzazione). Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato nella sostanza (condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, multa di euro 125.000, pene accessorie e espulsione come già disposte dalle decisioni di merito), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto sufficiente l'acquisizione della relazione peritale con il consenso delle parti e ha considerato insussistenti margini di ragionevole dubbio sull'identità vocale.
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere: la censura relativa alla partecipazione all'associazione è stata giudicata dal ricorso generica e priva di specificità, per cui la Cassazione non ha ritenuto possibile un sindacato utile.
art. 62-bis cod. pen.
Regime delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice del merito può fare prevalere un unico elemento (p.es. gravità della condotta e ruolo dell'agente) per negare le attenuanti.
art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione)
commi 1, 3, lett. a), 3-bis, 3-ter lett. b), e 5
Norme contestate come fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; sono le disposizioni di riferimento per i reati di ingresso/soggiorno e il favoreggiamento della permanenza in Italia di migranti clandestini.
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri di nullità della sentenza impugnata richiamati dal ricorrente; la Cassazione ha valutato le censure e le ha ritenute, a seconda dei casi, generiche o infondate.
art. 591 e art. 581 cod. proc. pen.
art. 591, primo comma, lett. b) e art. 581, lett. c)
Richiamati in relazione al requisito di specificità dei motivi di ricorso: la mancanza di indicazione chiara dei punti della decisione impedisce il sindacato di legittimità e rende il motivo inammissibile.
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi valutabili per le attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che anche un solo elemento fra quelli può giustificare il diniego o la concessione delle attenuanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in punto di giurisprudenza sul regime delle sanzioni pecuniarie per inammissibilità e sul requisito della colpa nella determinazione della sanzione.
Massime di principio
- Se la perizia è stata acquisita in forma scritta con il consenso delle parti e le conclusioni sono ritenute risolutive dai giudici di merito, la Corte di Cassazione difficilmente ammetterà la richiesta di ripetizione dell'istruttoria se il motivo non dimostra specifici profili di inaffidabilità o vizi della perizia.
- In Cassazione è essenziale la specificità dei motivi: censure generiche o prive di puntuale indicazione dei punti della motivazione impugnata sono dichiarate inammissibili.
- La Corte di legittimità non rientra nel merito della valutazione probatoria: non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione è logica, precisa e circonstanziata.
- Ai fini delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito può fondare la propria decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente (es. gravità della condotta o ruolo determinante nell'illecito); pertanto il semplice richiamo all'assenza di precedenti non è sufficiente a garantire le attenuanti.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorre colpa, a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: è dunque opportuno valutare rigorosamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2/2023 del 02/01/2023
- Sentenza penale · 2 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3/2023 del 02/01/2023
- Sentenza penale · 2 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5/2023 del 02/01/2023
- Sentenza penale · 2 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9/2023 del 02/01/2023
- Sentenza penale · 2 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10/2023 del 02/01/2023
- Sentenza penale · 2 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11/2023 del 02/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →