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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2/2023 del 02/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Fermo che aveva condannato l'imputato alla multa di euro 15.000 per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (inosservanza dell'ordine di espulsione). Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 129 c.p.p. per omessa applicazione, d'ufficio, della causa di non punibilità/ improcedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 (tenuità del fatto); (ii) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena non motivata rispetto al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: pur riconoscendo che l'art. 34 d.lgs. 274/2000 può riguardare il reato di ingresso/soggiorno illegale, l'improcedibilità prevista è regolata come causa che richiede la preventiva mancanza di opposizione delle parti legittimate e non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice di pace in assenza di specifica deduzione della difesa. Il ricorrente non ha indicato elementi concreti dal quale desumere la particolare tenuità nel caso concreto né risulta che avesse richiesto l'applicazione dell'istituto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile anche il ricorso: la pena inflitta (ammenda di euro 15.000) si colloca in una fascia medio-bassa rispetto all'edittale e la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena non richiede una motivazione analitica quando la scelta rimane in una fascia bassa; non risulta, inoltre, che l'imputato avesse puntualmente dedotto la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Norma che punisce l'inosservanza degli ordini di espulsione; nel caso concreto è stato applicato per la condanna dell'imputato all'ammenda.

  • art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Istituto della "particolare tenuità del fatto" che, se ricorrono i presupposti, determina improcedibilità. La Corte registra che l'istituto può applicarsi anche al reato di ingresso/soggiorno illegale, ma ne interpreta l'efficacia dinanzi al giudice di pace come subordinata alla specifica deduzione difensiva e alla mancanza di opposizione delle parti; quindi non dichiarabile d'ufficio in assenza di richiesta.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di pronunciare cause di proscioglimento e non punibilità; la Corte ha ritenuto però che l'art. 34 richieda una partecipazione attiva delle parti e non imponga pronuncia d'ufficio dal giudice di pace.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti specifiche; il ricorrente lamentava il diniego delle attenuanti generiche ma la Corte ha ritenuto non risultasse una deduzione puntuale in proposito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ricordato l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della misura della pena entro i limiti edittali e che non è sempre necessaria una motivazione analitica quando la pena scelta rientra in una fascia medio-bassa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese per i ricorsi manifestamente inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'istituto della "particolare tenuità del fatto" previsto dall'art. 34 d.lgs. 274/2000 può operare anche nei reati di ingresso e soggiorno illegale, ma davanti al giudice di pace la sua efficacia richiede che sia espressamente dedotta dalla difesa e non contrastata dalle parti; il giudice non può applicarla d'ufficio in assenza di una specifica istanza.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 34 è necessario indicare elementi fattuali concreti che dimostrino l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta e il modesto grado di colpevolezza, nonché gli eventuali pregiudizi che l'ulteriore corso del procedimento può arrecare (lavoro, studio, famiglia, salute).
  • La determinazione della misura della pena è rimessa a un ampio potere discrezionale del giudice di merito; quando la pena si colloca in una fascia medio-bassa dell'intervallo edittale non è sempre necessaria una motivazione analitica dettagliata.
  • Se la difesa non formula richieste o deduzioni specifiche (ad es. istanza di applicazione dell'art. 34 o domanda motivata per le attenuanti generiche), la Corte di legittimità tende a dichiarare inammissibili i motivi che lamentano l'omessa applicazione di tali istituti.
  • In caso di impugnazione manifestamente infondata o inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende; dunque è importante valutare la fondatezza e la specificità degli argomenti prima di proporre il ricorso.
  • Per massimizzare le probabilità di successo in casi similari, l'avvocato deve: a) sollevare espressamente e motivatamente l'eventuale applicazione dell'art. 34 in primo grado; b) documentare fatti concreti rilevanti ai fini della tenuità; c) chiedere in maniera puntuale le attenuanti e motivare la loro sussistenza.

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