Cassazione Penale, Sentenza n. 9/2023 del 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento perché la pena convenuta e ratificata (mesi 2 di arresto ed euro 400 di ammenda) derivava da una determinazione della diminuzione complessiva della pena che eccedeva il limite previsto dalla legge: le parti avevano concordato una pena di mesi 6 ed euro 1.200, ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche (portando a mesi 4 ed euro 800) e poi ulteriormente ridotta in sede di rito speciale in misura tale da dimezzare la pena risultante (mesi 2 ed euro 400). Secondo il ricorrente la riduzione operata per il rito speciale supera il massimo legale di un terzo, rendendo illegale la determinazione della pena concordata
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che la pena finale così concordata è contra legem perché la diminuzione operata in sede di rito speciale ha oltrepassato la soglia massima di un terzo rispetto alla misura risultante dall'applicazione delle circostanze attenuanti (art. 62-bis cod. pen.). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rinviati al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 447 cod. proc. pen.
Regola il procedimento di cui all'accordo sulle conseguenze della continuazione del giudizio (patteggiamento). Nel caso la normativa impone che la riduzione riconosciuta per il rito speciale non possa eccedere il massimo previsto (un terzo), verifica che il giudice controlli la legittimità della quantificazione della pena concordata
art. 4 legge n. 110 del 1975
Individua la contravvenzione addebitata all'imputato; la norma è la fattispecie penale astratta alla base dell'accordo ma non è stata oggetto di interpretazione controversa nella sentenza
art. 62-bis cod. pen.
Si è ritenuto che le circostanze attenuanti generiche siano state riconosciute nella massima estensione, determinando la misura intermedia della pena (mesi 4 ed euro 800) prima dell'applicazione della riduzione per il rito speciale
Massime di principio
- Nell'accordo di patteggiamento occorre calcolare chiaramente la pena di base, quindi applicare le circostanze attenuanti e poi la diminuzione prevista per il rito speciale, verificando che la riduzione complessiva non superi i limiti di legge
- La riduzione prevista per il rito speciale (patteggiamento) non può comportare una diminuzione superiore ad un terzo rispetto alla misura risultante dall'applicazione delle circostanze attenuanti: se ciò avviene la determinazione è contra legem e il giudice non può legittimamente ratificarla
- Se il giudice ratifica una pena concordata illegale la sentenza è annullabile in Cassazione e ne consegue, di regola, il rinvio per un nuovo giudizio, con possibile trasmissione degli atti al pubblico ministero per ulteriori determinazioni
- Per evitare invalidazioni è buona prassi indicare nell'accordo il criterio di calcolo (se le riduzioni sono cumulative o concorrenti) e riportare il calcolo numerico della pena finale in modo trasparente
- La giurisprudenza di legittimità considera invalida la base negoziale dell'accordo quando la quantificazione della pena è contra legem; pertanto le parti e il giudice devono assicurare la conformità formale e sostanziale dell'accordo alle soglie legali
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