Cassazione Penale, Sentenza n. 3/2023 del 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Maamri è stato condannato dal Giudice di pace di Macerata a €5.000 di ammenda per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno. Ha impugnato in Cassazione denunciando: 1) omissione di applicazione dell'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (causa di non punibilità/ improcedibilità per particolare tenuità del fatto), lamentando che il giudice non avrebbe valutato d'ufficio tale istituto in base all'art. 129 c.p.p.; 2) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena (il ricorrente chiedeva pena al minimo con benefici di legge).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato o per deduzioni non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che: a) l'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 è astrattamente applicabile anche al reato di soggiorno illegale, ma il ricorrente non ha indicato nel concreto gli elementi fattuali che dimostrano la particolare tenuità (occasionalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, modesto grado di colpevolezza), rendendo il motivo generico; inoltre la giurisprudenza della Cassazione sul punto richiede che l'improcedibilità prevista dall'art. 34, comma 3, non possa essere dichiarata d'ufficio dal giudice di pace in assenza di specifica deduzione difensiva e della mancata opposizione delle parti legittimate; b) il secondo motivo era infondato perché la pena era stata inflitta nel minimo edittale e la richiesta di benefici non era sostenuta da ragioni specifiche; non era stata formulata una censura specifica sul diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p.; c) il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso è quindi respinto.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 34
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Ritenuta astrattamente applicabile anche al reato di soggiorno illegale; costituisce causa di non punibilità/improcedibilità per particolare tenuità del fatto se sussistono congiuntamente esiguità del danno o del pericolo, occasionalità della condotta e modesto grado di colpevolezza. Tuttavia, ai fini della pronuncia in favore dell'improcedibilità davanti al giudice di pace è necessaria una specifica deduzione difensiva e la mancata opposizione delle parti legittimate, non potendo essere dichiarata d'ufficio in assenza di tale deduzione.
codice di procedura penale, art. 129
Richiamato dal ricorrente come norma che obbligherebbe il giudice ad individuare cause di proscioglimento d'ufficio; la Corte ricorda che l'art. 34 opera come causa di improcedibilità con peculiari presupposti e partecipazione delle parti, quindi la mera richiamata previsione dell'art. 129 non impone l'applicazione d'ufficio dell'art. 34 davanti al giudice di pace senza specifica deduzione.
Riferito alle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che il ricorrente non ha formulato una censura specifica né motivata sul diniego di tali circostanze, rendendo la deduzione inammissibile o manifestamente infondata.
Norma sulla determinazione della pena; la censura sulla misura della pena è ritenuta infondata perché la sanzione è stata comminata nel minimo edittale e la richiesta di ulteriori benefici non è stata adeguatamente motivata.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati come fondamento dei motivi di ricorso (vizi di motivazione e interpretazione della legge), la Corte ritiene tali censure non assistite da adeguata specificazione fattuale o giuridica e dunque non idonee a sorreggere il ricorso in Cassazione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citando la pronuncia in rapporto alla determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ritiene non ricorrere le condizioni indicate dalla sentenza costituzionale per esentare dal pagamento e fissa equitativamente l'importo a €3.000.
Massime di principio
- L'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 può trovare applicazione anche nei reati di ingresso o soggiorno illegale, ma per il giudice di pace la sua applicazione richiede che la difesa abbia specificamente dedotto la causa di improcedibilità; in assenza di tale deduzione il giudice non è tenuto a pronunciarla d'ufficio.
- Per ottenere l'applicazione della tenuità del fatto occorre indicare elementi fattuali concreti che dimostrino l'occasionalità della condotta, l'esiguità del danno o pericolo e il modesto grado di colpevolezza; deduzioni generiche sono inammissibili in Cassazione.
- Le censure sulla determinazione della pena e sul riconoscimento di circostanze attenuanti devono essere specifiche e motivatamente fondate sui fatti o sulla valutazione giuridica del giudice di merito; meri richiami normativi privi di argomentazione non sorreggono il ricorso.
- InCassazione le questioni devono essere formulate nei limiti dei mezzi di impugnazione consentiti (art. 606 c.p.p.); deduzioni non consentite o prive di concreta specificazione comportano l'inammissibilità o il rigetto per manifesta infondatezza.
- La declaratoria di inammissibilità comporta generalmente condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando previsto; pertanto è utile valutare in sede di merito l'opportunità e la concretezza delle deduzioni prima di proporre ricorso in Cassazione.
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