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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15021/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva sette motivi di ricorso: 1-2) nullità per violazione del diritto di difesa per notificazione ad indirizzo PEC errato che avrebbe impedito la partecipazione del difensore all'udienza di rinnovazione istruttoria e l'utilizzazione di una testimonianza assunta senza contraddittorio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 392 c.p., ritenendo mancanti gli elementi oggettivi e soggettivi (immobile in comproprietà e possibilità di ottenere le chiavi dagli altri coeredi); 4) vizio di motivazione per omissione di fatti decisivi (data e circostanze del cambio della serratura, attendibilità del teste Boccia Fiore); 5) mancata prova del danno, della sua interruzione e del nesso causale; 6) errata attribuzione della responsabilità senza considerare il ruolo degli altri comproprietari; 7) mancata motivazione rafforzata nel riformare l'assoluzione di primo grado almeno sul profilo civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto procedurale ha ritenuto infondati i primi due motivi: benché un verbale fosse stato notificato ad un indirizzo PEC errato, l'altro difensore era stato regolarmente avvisato, non era stata sollevata tempestivamente alcuna eccezione e la nullità quindi si è ritenuta sanata; la testimonianza è stata considerata regolarmente acquisita e utilizzabile. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché attengono a questioni di fatto precluse in sede di legittimità. La Corte territoriale è stata ritenuta avere motivato in modo logico e coerente: dal fatto che il ricorrente (concordemente ai fratelli) provvide al cambio della serratura e che la parte civile non aveva chiavi e dovette rivolgersi all'autorità giudiziaria, è stata ricavata la responsabilità civile del ricorrente. Quanto al risarcimento, la Cassazione ha confermato la condanna generica al risarcimento rinviando la quantificazione al giudice civile, ritenendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per questo grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Riferimento al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti elementi fondanti la responsabilità civile a seguito del cambio della serratura che ha impedito alla parte civile l'accesso.

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Dichiarata inapplicabile nella fattispecie perché la costituzione di parte civile è avvenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; la disciplina processuale precedente rimaneva operante.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi nel ricorso (obbligo di esposizione sintetica dei motivi).

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi di tale disposizione; la requisitoria e le conclusioni sono state depositate per iscritto.

  • art. 97, comma 4 e art. 182, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamati nella motivazione relativa alla possibilità che la nullità derivante dall'omesso avviso ad un difensore venga eccepita dall'altro difensore o dal sostituto e nei termini processuali stabiliti; la mancata eccezione tempestiva comporta sanatoria.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 22242/2011; Sez. U. n. 42792/2001)

    Principi interpretati: la nullità per mancata comunicazione dell'udienza a uno dei due difensori è sanabile se non tempestivamente eccepita dall'altro difensore; i controlli di legittimità non sono idonei a rimettere in discussione valutazioni puramente fattuali della Corte territoriale.

  • Sez. 3, n. 2515 del 14/11/1986 (principio sul risarcimento)

    Confermato il principio secondo cui per una condanna generica al risarcimento in sede penale non è richiesta la prova dettagliata del danno e del nesso causale; è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, mentre la quantificazione rimane devoluta al giudice civile.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso d'udienza a uno dei due difensori di fiducia non comporta automaticamente nullità insanabile: la nullità va eccepita tempestivamente dall'altro difensore o dal sostituto; in sua assenza la nullità si considera sanata.
  • L'utilizzazione in decisione di una testimonianza raccolta in udienza non è illegittima se è stata regolarmente acquisita e non è stata tempestivamente contestata nel rito; le questioni procedurali vanno sollevate immediatamente in udienza.
  • Le valutazioni su fatto e attendibilità delle prove sono tipicamente riservate al giudice del merito; la Cassazione interviene solo per profili di diritto o per illogicità manifeste nella motivazione.
  • La responsabilità civile può essere riconosciuta anche quando il bene è in comproprietà: l'esistenza di altri comproprietari non esonera un soggetto che abbia intrapreso condotte che impediscono l'esercizio del diritto di accesso di un coerede, se non sono parte del processo o non emergono elementi che escludano la sua responsabilità.
  • La condanna penale con pronuncia generica di risarcimento è ammissibile: la misura e l'effettiva esistenza del danno sono demandate al giudice civile competente; per la declaratoria è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso.
  • Le impugnazioni basate su ricostruzioni alternative dei fatti o sulla diversa valutazione delle prove sono in gran parte inammissibili in Cassazione se non accompagnate da specifiche questioni di diritto o da vizi di motivazione rilevanti.

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