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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11563/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 15/09/2021 della Corte d'Appello di Bologna: il ricorrente denunciava (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna a favore di quello di Rovigo, (2) omessa applicazione della continuazione interna ai residui reati del capo C, e (3) insufficiente motivazione sulla durata delle pene accessorie, che erano state confermate in misura superiore alla pena principale così come rideterminata in appello.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la prescrizione dei reati (non manifestamente infondata la questione relativa alle pene accessorie ha consentito la verifica d'ufficio), ha censurato la mancata motivazione della Corte territoriale circa la persistenza della durata delle pene accessorie nonostante la riduzione della pena principale e, in considerazione della prescrizione maturata (al più tardi il 30/03/2022), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma processuale richiamata per la definizione del ricorso in forma semplificata; il ricorso è stato definito ai sensi di tale disposizione

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla eccepita incompetenza territoriale; la questione non è stata decisiva perché la Corte ha proceduto d'ufficio alla rilevazione della prescrizione

  • art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina le pene accessorie previste per i reati fiscali; la Corte ha ritenuto che la durata delle pene accessorie debba essere determinata concretamente e motivata dal giudice dell'impugnazione

  • art. 18, d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato tra le norme contestate in rapporto alle imputazioni fiscali; utilizzato nel quadro delle censure del ricorrente

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Invocato in relazione alla contestata applicazione (o omessa applicazione) delle regole sulla continuazione tra reati; riguarda il cumulo/continuazione delle pene per reati continuati

  • art. 533, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena in appello e alla presunta omissione nell'applicazione della continuazione interna

  • art. 37, cod. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla determinazione delle pene accessorie; la Corte ha osservato che la determinazione delle pene accessorie non deve essere automaticamente rapportata alla durata della pena principale ex art. 37

  • art. 133 e art. 133-bis, cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena: la Corte ha affermato che la durata delle pene accessorie, quando non fissata dalla legge in misura precisa, deve essere determinata concretamente secondo i criteri di questi articoli

  • art. 27 Cost.

    Principio costituzionale della personalità della responsabilità penale richiamato come parametro di ragionevolezza e individualizzazione della pena

  • Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo del giudice di determinare concretamente la durata delle pene accessorie entro i limiti legali e motivare la scelta; richiamata per censurare la mancata motivazione dell'appello

Massime di principio

  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità quando il ricorso non sia manifestamente infondato; se la prescrizione è ormai estinta, la sentenza di merito va annullata senza rinvio.
  • Se il giudice dell'appello riduce la pena principale, deve motivare espressamente la scelta di mantenere inalterata la durata delle pene accessorie: la loro durata deve essere determinata concretamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p., non meccanicamente rapportata alla pena principale.
  • Quando è contestata l'omessa applicazione della continuazione fra reati, il giudice dell'impugnazione deve valutare e motivare l'eventuale riconoscimento della continuazione e l'incidenza sulla determinazione della pena; l'omessa valutazione può costituire vizio di motivazione.
  • I limiti temporali delle pene accessorie previsti dalla legge richiedono una scelta motivata e 'individualizzata' dal giudice, tenendo conto della nuova gravità del fatto dopo l'eventuale riduzione della pena principale.
  • Le questioni processuali (es. incompetenza territoriale) possono essere rilevanti, ma se è sopravvenuto un vizio più decisivo (come la prescrizione), il giudice può risolvere il caso su tale base senza decidere sugli altri profili.

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