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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1052/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) censura della motivazione per non avere la Corte territoriale considerato che le persone offese avrebbero querelato l'imputato per ritorsione dopo aver appreso che sarebbe stato chiamato come testimone in altro procedimento, oltre all'asserita utilità probatoria della testimonianza del carabiniere Marino Nicolò; 2) doglianza sull'esistenza delle condotte minacciose, deducendo che le frasi non erano idonee a integrare il reato nel contesto soggettivo; 3) censura sul reato di danneggiamento aggravato, sostenendo che il muro fosse posto su proprietà privata di confine e quindi non integrasse l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; 4) vizio di motivazione e violazioni processuali per presunta incongruenza fra l'imputazione (impedimento alla circolazione con autovettura) e le dichiarazioni delle persone offese in dibattimento (che avrebbero parlato di un ciclomotore), con conseguente rilievo sulla carrabilità della strada e la linea difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici o non confrontati con la motivazione di merito e, in alcuni punti, manifestamente infondati. In particolare: la Corte territoriale aveva valutato positivamente l'attendibilità delle persone offese anche sulla base di riscontri oggettivi (altre testimonianze, fotografie, registrazioni vocali); la contestazione circa la non idoneità delle frasi a costituire minaccia è stata respinta per mancata specificazione del contesto e per le modalità esecutive (presenza di un rastrello mentre l'imputato inseguiva la vittima); la censura sull'aggravante relativa alla pubblica fede è stata rigettata richiamando la giurisprudenza secondo cui rileva l'accessibilità del bene a terzi e non la titolarità privata; la questione sulla carrabilità non ha escluso l'illiceità di occupare il passaggio e impedire l'accesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. La richiesta della parte civile di risarcimento in sede di legittimità è stata ritenuta non ammissibile. Decisione resa il 05/10/2021.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p. comma 2

    Applicato in riferimento a condotte minacciose: la Corte ha ritenuto sussistente il reato avendo valutato il contesto, l'animosità fra le parti e la modalità esecutiva (presenza di un rastrello), e ha escluso l'argomentazione difensiva generica sulla non valenza minacciosa delle frasi.

  • art. 635 c.p.

    Riferito al danneggiamento aggravato: la Corte ha confermato la condanna e ha respinto la censura sull'aggravante, richiamando il principio che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede si verifica quando il bene è collocato in luogo accessibile a terzi.

  • art. 610 c.p.

    Contestato per la limitazione della libertà di circolazione (violenza privata): la Corte ha ritenuto che l'impedimento riguardasse sia autovettura sia ciclomotore e che la presunta non carrabilità non legittima l'occupazione del passaggio limitando il diritto degli aventi causa.

  • artt. 516, 521, 530 cod. proc. pen.

    Richiamati in ordine a presunti vizi processuali e di imputazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure, valutando che il ricorrente non avesse correttamente posto la questione in termini di diritto e che la sentenza di merito avesse già chiarito la portata fattuale dell'impedimento.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limita a censure generiche o non confronta specificamente la motivazione della sentenza di merito è inammissibile.
  • La credibilità delle persone offese può essere confermata da elementi di riscontro oggettivi (altri testi, fotografie, registrazioni): tali riscontri rafforzano la motivazione di merito e rendono difficoltosa la censura in Cassazione.
  • Per il delitto di minaccia rileva il contesto, la modalità e gli strumenti impiegati: la mera affermazione che una frase fosse "non minacciosa" non basta se sussistono elementi che delineano animosità e condotte intimidatorie.
  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede si valuta in base all'accessibilità dell'oggetto a terzi e non alla titolarità della proprietà; quindi un bene su area privata può integrare l'aggravante se ubicato in luogo accessibile.
  • L'occupazione di un passaggio impedendo l'accesso non è giustificata dalla presunta non carrabilità della strada: va valutato se è stato effettivamente impedito un diritto di passaggio.
  • In sede di legittimità non è consentito un libero riesame del merito: le doglianze devono evidenziare errori di diritto o vizi specifici e argomentati nella motivazione impugnata.

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