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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17141/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto che aveva ottenuto finanziamenti pubblici regionali si è visto dichiarare decaduto dai benefici e revocare i contributi con decreto del dirigente generale del dipartimento competente, a seguito di un verbale della Guardia di Finanza che aveva contestato un indebito finanziamento. Successivamente la stessa amministrazione ha emesso ordinanza ingiunzione per il recupero di euro 368.251,72, comprensivi di interessi. Il destinatario ha proposto opposizione avverso entrambi i provvedimenti; i giudizi sono stati riuniti e rigettati in primo grado, quindi appellati. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione della L. n. 898/1986 e della L. n. 689/1981, sostenendo che l'ordinanza ingiunzione avrebbe dovuto essere notificata entro 180 giorni dalla notifica del decreto di revoca dei contributi e che, essendo stata notificata solo nel luglio 2010, fosse tardiva e quindi decaduta l'amministrazione dal potere di irrogarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione della corte d'appello secondo cui il termine di 180 giorni previsto dall'art. 4 della L. n. 898/1986 riguarda la notificazione della contestazione degli estremi della violazione, non già l'emissione o notificazione dell'ordinanza ingiunzione; pertanto la decadenza prospettata dal ricorrente non ha base normativa. Inoltre il ricorso si limitava a riproporre la medesima doglianza già esaminata e disattesa nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, configurando un "non motivo". Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo è stato formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma è stato reputato inammissibile perché non si confrontava con la decisione impugnata e si limitava a riproporre censure di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la mera contrapposizione della propria tesi alla motivazione della sentenza impugnata, senza critica specifica delle rationes decidendi, integra un inammissibile "non motivo".

  • art. 4 L. 23 dicembre 1986, n. 898

    "se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati ... entro il termine di 180 giorni"

    il termine di 180 giorni si riferisce alla contestazione/notificazione degli estremi della violazione, non all'emanazione o notifica dell'ordinanza ingiunzione.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamata come disciplina generale applicabile al procedimento sanzionatorio amministrativo, salvo le modifiche speciali previste dalla L. n. 898/1986.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto processuale per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    individua l'importo base del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve investire specificamente la sentenza impugnata e confrontarsi con le rationes decidendi poste a fondamento della decisione: la semplice riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito non è sufficiente.
  • La critica in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti o del diritto già respinta dal giudice di appello: in tal caso il motivo si risolve in un "non motivo" inammissibile.
  • Quando una norma speciale prevede un termine di 180 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, tale termine non può essere esteso in via interpretativa all'emissione dell'ordinanza ingiunzione se la legge non lo contempla espressamente.
  • In presenza di una disciplina speciale che richiama la legge generale sulle sanzioni amministrative, occorre verificare con precisione quale fase del procedimento sia effettivamente soggetta al termine decadenziale previsto dalla norma speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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