Cassazione Penale, Ordinanza n. 31624/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla causazione di un sinistro stradale. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 40, 41 e 43 c.p. e all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, contestando la ricostruzione causale dell'incidente e sostenendo, in sostanza, che la collisione con altro veicolo non fosse correttamente attribuita allo stato di ebbrezza. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo che la particolare tenuità del fatto dovesse essere applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello, e che la motivazione della Corte territoriale fosse coerente con le emergenze probatorie, logicamente argomentata e non sindacabile in sede di legittimità perché attinente alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., in ragione del disvalore oggettivo della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
Norma incriminatrice richiamata per qualificare la guida in stato di ebbrezza e la rilevanza dell'incidente stradale ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Disposizione contestata quale base del reato di guida con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata prevista dalla legge.
Richiamato dalla difesa per contestare il nesso causale tra stato di ebbrezza e sinistro.
Richiamato dalla difesa in tema di concorso di cause e attribuzione causale dell'evento.
Richiamato dalla difesa in relazione alla colpevolezza e alla struttura soggettiva del fatto contestato.
La Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione del disvalore oggettivo della condotta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e non manifestamente illogica.
- Nel reato di guida in stato di ebbrezza, la ricostruzione del nesso tra stato di alterazione e sinistro, quando sorretta da elementi probatori convergenti e da una motivazione adeguata, appartiene al giudizio di merito e non può essere rivalutata in cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice evidenzi un apprezzabile disvalore oggettivo della condotta, e tale valutazione, se congruamente motivata e aderente alle risultanze istruttorie, è insindacabile in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze ripropongono questioni già specificamente esaminate e disattese nei giudizi di merito senza evidenziare reali vizi di legittimità.
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