Cassazione Civile, Ordinanza n. 24736/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale privato nei confronti del concessionario della riscossione, per il pagamento di somme iscritte a ruolo e non riversate. Il giudice di primo grado revocava il decreto, e la Corte d’appello confermava. In cassazione l’ente previdenziale deduceva quattro censure: 1) falsa applicazione dell’art. 1, commi 527 e 529, L. n. 228/2012 e delle norme collegate, sostenendo che la disciplina di annullamento dei ruoli non fosse applicabile perché colpiva i crediti e non solo i ruoli; 2) ulteriore violazione della medesima normativa e delle norme sulla privatizzazione degli enti previdenziali, assumendo che, per i ruoli risalenti del 1998-1999, l’annullamento del ruolo equivalesse all’estinzione del credito e che la Cassa, ente privatizzato senza contribuzione pubblica, non potesse essere destinataria della disciplina; 3) falsa applicazione delle norme sul discarico del concessionario e sulle comunicazioni di inesigibilità, per avere la Corte escluso che il credito si fosse consolidato per scadenza dei termini; 4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per avere ritenuto ammissibile in appello la produzione dell’elenco delle quote annullate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha richiamato e fatto propri i propri precedenti sul medesimo tema, affermando che la disciplina di cui all’art. 1, commi 527-529, L. n. 228/2012 si applica anche alla Cassa Forense, non incide direttamente sul diritto di credito ma sulla sola iscrizione a ruolo, ed è giustificata dalla razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori e dalla antieconomicità della riscossione dei crediti più risalenti. Ha inoltre escluso la violazione della Costituzione e della CEDU, ritenendo che non vi sia espropriazione senza indennizzo né lesione dell’affidamento processuale. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che per i ruoli trasferiti al gruppo pubblico Equitalia e poi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione operano proroghe specifiche e continue del termine per le comunicazioni di inesigibilità, sicché non si verifica il preteso esaurimento del rapporto né si applica la disciplina invocata dalla ricorrente. Sul quarto motivo, ha ritenuto ammissibile la produzione in appello dell’elenco delle quote annullate, poiché il decreto ministeriale attuativo che ne disciplinava modalità e caratteristiche era stato emanato solo nel 2015, dopo la sentenza di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La disciplina di annullamento dei ruoli più risalenti si applica anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo; essa incide sulla procedura di riscossione e non estingue automaticamente il credito sottostante.
art. 1 del D.M. MEF 15 giugno 2015
È il decreto attuativo che disciplina le caratteristiche e le modalità di trasmissione dell’elenco delle quote annullate; la sua successiva emanazione giustifica la produzione del documento in appello.
d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e 2
Serve a qualificare la Cassa come ente privatizzato che svolge funzione previdenziale.
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17
Richiamato in relazione alla disciplina della riscossione e del rapporto con il concessionario/agente della riscossione.
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 19, comma 2, lett. c)
Norma richiamata per sostenere il discarico del concessionario e la pretesa cessazione del rapporto; la Corte esclude che conduca, nel caso di specie, all’esito invocato.
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 20
Norma richiamata insieme all’art. 19 sul discarico dei crediti inesigibili.
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 59, comma 4-quater
La Corte ne afferma l’inapplicabilità ai ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia e poi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché dettato per gli ex concessionari privati e le società private scorporate.
La produzione in appello dell’elenco delle quote annullate è stata ritenuta ammissibile perché il documento non era producibile prima, mancando ancora il decreto attuativo.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere l’illegittimità della disciplina; la Corte esclude la disparità di trattamento denunciata.
art. 35, comma 1, Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate.
art. 36, comma 1, Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’incidenza sui vincoli finanziari dell’ente previdenziale.
art. 42, comma 3, Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’espropriazione senza indennizzo.
art. 97, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali invocati.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione all’art. 6 CEDU; la Corte esclude il contrasto della disciplina con la Convenzione.
art. 6 CEDU
La Corte esclude che la disciplina realizzi un intervento imprevedibile o lesivo della parità processuale e dell’affidamento delle parti.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta sull’annullamento dei ruoli più risalenti può applicarsi anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo, quando la norma incide sulla procedura di riscossione e non sull’esistenza del credito sostanziale.
- L’annullamento del ruolo non coincide necessariamente con l’estinzione del credito sottostante: il primo può riguardare la sola modalità di riscossione, lasciando impregiudicata la facoltà dell’ente di agire con gli ordinari strumenti.
- La razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori e la non economicità della riscossione di importi modesti costituiscono una giustificazione ragionevole della disciplina di stralcio dei ruoli, anche rispetto a soggetti privati incaricati di funzioni previdenziali.
- Non è ravvisabile violazione dell’art. 6 CEDU quando l’intervento normativo si inserisce in un percorso legislativo già avviato da tempo e non costituisce una modifica isolata e improvvisa del quadro regolatorio in danno delle parti.
- In tema di discarico dei crediti inesigibili, le proroghe dei termini per la comunicazione di inesigibilità operate per i ruoli trasferiti al gruppo pubblico della riscossione impediscono di parlare di esaurimento del rapporto per scadenza del termine; la disciplina dettata per gli ex concessionari privati non si estende automaticamente ai soggetti pubblici.
- Un documento non producibile in primo grado perché il relativo assetto normativo attuativo non era ancora esistente può essere legittimamente prodotto in appello senza violazione del divieto di nuove produzioni documentali.
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