Cassazione Civile, Ordinanza n. 03968/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
Un soggetto, in proprio e quale legale rappresentante di una società, aveva convenuto alcuni destinatari di una donazione chiedendo la revoca dell'atto di donazione per causa di ingratitudine. Il Tribunale aveva sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale un diverso giudizio pendente sull'impugnazione del testamento della donante, che aveva istituito erede proprio il ricorrente. Contro l'ordinanza di sospensione è stato proposto regolamento di competenza. Il ricorso è stato però ritenuto privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa e, in particolare, dei minimi elementi necessari a comprendere la controversia, le rispettive posizioni processuali e le ragioni poste a base del provvedimento impugnato; inoltre i motivi non risultavano neppure chiaramente articolati e comprensibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., ritenendo che il ricorso non contenesse un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la comprensione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il tribunale aveva sospeso il processo ritenendo necessario attendere l'esito del giudizio pregiudiziale sulla validità del testamento, ma tale statuizione non è stata esaminata nel merito dalla Corte per l'inammissibilità del ricorso
esposizione sommaria dei fatti
il requisito è applicabile anche al regolamento di competenza e la sua violazione comporta inammissibilità quando il ricorso non consente la comprensione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto
requisito di contenuto-forma del ricorso
l'atto di impugnazione deve contenere un sintetico resoconto dei fatti e delle rispettive pretese, sufficiente a consentire la decisione senza consultare altre fonti
Massime di principio
- Il regolamento di competenza, come ogni impugnazione proposta in Cassazione, è inammissibile se il ricorso non contiene una sommaria ma intellegibile esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo.
- L'esposizione sommaria dei fatti non può essere surrogata da riferimenti impliciti, da allegazioni sparse nei motivi o dalla necessità per la Corte di ricostruire la vicenda attraverso il provvedimento impugnato o altri atti.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che emergano, in modo chiaro e autonomo, le pretese delle parti, le difese svolte, le ragioni della decisione impugnata e i motivi di censura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve provvedere alla condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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