Sentenza n. 265/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca di porto d’armi e divieto di detenzione di armi e materie esplodenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia e di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, dopo essere stato controllato durante un servizio antibracconaggio e deferito all’autorità giudiziaria per il rinvenimento di un fringuello morto vicino al proprio zaino, il Prefetto ha revocato la licenza di porto d’armi per uso caccia e disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione. L’amministrazione non si è costituita. Il TAR aveva disposto, con ordinanza istruttoria, il deposito della ricevuta di avvenuta consegna della notificazione del ricorso alla difesa erariale, in formato .eml, entro un termine perentorio. Tale adempimento non è stato eseguito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità sostanziale del provvedimento prefettizio. La decisione è stata fondata sull’assenza della prova della notificazione del ricorso all’amministrazione intimata: il ricorrente non ha adempiuto all’ordine istruttorio di depositare la ricevuta di avvenuta consegna della notifica, nonostante il termine perentorio assegnato. Dopo il rilievo officioso della questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha applicato l’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Consente il rilievo officioso della questione relativa alla mancata prova della notificazione del ricorso, previamente sottoposta al contraddittorio in udienza.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Applicato per dichiarare l’inammissibilità del ricorso in assenza della prova della notificazione del gravame all’amministrazione intimata.
Indicato dal ricorrente quale parametro sostanziale asseritamente violato dal provvedimento di divieto di detenzione di armi; il TAR non ne ha esaminato la fondatezza.
Massime di principio
- La mancata prova della notificazione del ricorso all’amministrazione intimata determina l’inammissibilità del ricorso, quando il ricorrente non adempia all’ordine istruttorio di depositare la documentazione comprovante la notificazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
- La questione relativa alla prova della notificazione può essere rilevata d’ufficio dal giudice, purché sia previamente sottoposta al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- L’omesso esame dei motivi di illegittimità sostanziale dell’atto impugnato è conseguenza necessaria della declaratoria processuale di inammissibilità del ricorso.
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