Cassazione Penale, Sentenza n. 1837/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/02/2022 che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile, in via subordinata, l'istanza di semilibertà. Il ricorrente deduceva carenza e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe dato preponderante rilievo alle precedenti condanne e alla gravità dei reati, omettendo di confrontarsi adeguatamente con elementi positivi recenti (percorso trattamentale, condotta intramuraria, assenza di pendenze attuali, progetto di volontariato e documentazione prodotta dall'Associazione indicata), nonché avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 50 Ord. pen. ritenendo necessaria l'espiazione di metà della pena per la semilibertà "surrogatoria".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Ha rilevato carenza di motivazione e travisamento dei dati istruttori, poiché il giudice di merito non ha considerato la documentazione probatoria favorevole (note dell'Associazione Santa Caterina Onlus del 19/11/2021 e del 16/02/2022 attestanti il progetto di volontariato) e ha sovrastimato esclusivamente i trascorsi penalmente rilevanti. Inoltre la Corte ha censurato la declaratoria di inammissibilità della semilibertà, affermando che l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 50 Ord. pen. consente, per reati non ricompresi nel comma 1 dell'art. 4-bis, l'ammissione al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione della metà della pena, fermo restando l'accertamento concreto dei presupposti.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, art. 50, comma 2
"...nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la semilibertà "surrogatoria" può essere concessa prima dell'espiazione della metà della pena quandosi tratta di reati non ricompresi nell'art. 4-bis comma 1, purché siano verificati concretamente gli ulteriori presupposti per l'accesso al beneficio.
Ordinamento penitenziario, art. 47
Richiamato come riferimento ai casi in cui opera l'art. 50; indica la disciplina generale delle misure alternative che, se non sussistono per l'affidamento, può rendere applicabile la semilibertà secondo le condizioni previste dall'art. 50.
La norma individua reati ostativi (comma 1) che impediscono l'accesso a certe misure alternative. La Corte ha rilevato che la rapina aggravata contestata al ricorrente è collocata al comma i-ter e non nel comma 1, perciò non costituisce automaticamente ostacolo ai sensi dell'art. 50 comma 2.
Richiamato come riferimento al reato di 'prima fascia' di cui il ricorrente ha già espiato in toto la pena; la Corte ha osservato che la pena relativa a quel reato è stata già scontata integralmente, residando solo la frazione riferibile alla rapina.
Massime di principio
- La sola gravità del reato e precedenti penali non possono, di per sé, giustificare il rigetto dell'affidamento in prova: il giudice deve valutare anche la condotta successiva, il percorso trattamentale e gli elementi positivi recenti.
- Il provvedimento giudiziario è viziato se trascura o travisa documentazione probatoria rilevante; la mancata considerazione di atti favorevoli al ricorrente inficia la motivazione.
- L'art. 50 comma 2 Ord. pen. consente la semilibertà "surrogatoria" prima dell'espiazione della metà della pena per reati non indicati nell'art. 4-bis comma 1, ma resta necessaria la verifica concreta dei presupposti per l'ammissione.
- In casi simili la difesa deve produrre e evidenziare con cura documenti probatori recenti (relazioni U.E.P.E., attestazioni di enti di volontariato, esiti trattamentali) per evitare che il giudice dia peso esclusivo a fatti risalenti.
- Se il giudice basa la decisione prevalentemente su precedenti molto remoti senza motivare il peso dato rispetto a successivi elementi positivi, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1662/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1663/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1669/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1670/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1671/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1672/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →