Cassazione Civile, Ordinanza n. 39856/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto per negare l’esistenza di una servitù di passaggio. Il processo, dopo una prima cancellazione dal ruolo, era stato riassunto; successivamente il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di estinzione sollevata dai convenuti e aveva deciso nel merito accogliendo la domanda attorea. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione di numerose norme processuali, sostenendo: che gli appellanti non avessero impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto dell’eccezione di estinzione e che su tale punto si fosse formato giudicato interno; che la domanda fosse stata ritualmente riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; che le prove acquisite nel precedente giudizio restassero utilizzabili ex art. 310 c.p.c.; che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare tali profili e avesse errato nel ritenere tardiva la riassunzione, nonostante la dedotta mancata comunicazione del rinvio dell’udienza e la pretesa nullità della cancellazione dal ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato, in sintesi, che la sentenza impugnata dava atto della riproposizione in appello dell’eccezione di estinzione, sicché non era vero che il relativo capo non fosse stato impugnato; che l’eccezione di estinzione non richiede formule sacramentali ma va valutata in base al contenuto sostanziale dell’atto; che, in tema di riassunzione del processo dopo cancellazione della causa dal ruolo, il termine perentorio decorre dall’ordinanza di cancellazione anche se questa sia nulla o illegittima per mancata comunicazione del rinvio d’udienza; che il provvedimento di cancellazione non è impugnabile né revocabile e non può essere sindacato dal giudice ai fini della declaratoria di estinzione; che, infine, la domanda di merito poteva sì essere riproposta, ma in un nuovo giudizio, non in modo idoneo a superare l’estinzione già maturata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la cancellazione della causa dal ruolo è il provvedimento da cui prende impulso la disciplina della riassunzione del processo quiescente; il suo eventuale vizio non impedisce la decorrenza del termine per la riassunzione.
il termine per la riassunzione decorre dalla cancellazione della causa dal ruolo e il suo inutile decorso comporta l’estinzione del processo.
la domanda di merito può essere riproposta, ma solo in un giudizio successivo e autonomo, non per evitare l’effetto estintivo nel processo ormai quiescente.
le prove raccolte nel processo estinto restano utilizzabili, ma nell’ambito di un nuovo giudizio da instaurarsi ex novo.
dedotto come norma violata per asserita omessa pronuncia, ma la Corte rileva che il capo relativo all’estinzione era stato effettivamente devoluto in appello.
invocato per contestare l’ammissibilità/specificità dell’appello, ma la Corte reputa infondata la censura poiché l’eccezione di estinzione era stata reiterata.
richiamato in relazione alla dedotta nullità degli atti, ma la Corte ribadisce la distinzione tra nullità processuali e impulso processuale.
richiamato insieme alle altre norme sulla nullità, senza che ciò scalfisse il principio per cui la riassunzione deve avvenire nei termini di legge.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio della sentenza, ma la Corte non ravvisa alcuna omissione motivazionale rilevante.
citato nel ricorso senza che la Corte ne riconosca la violazione.
citato nel ricorso senza specifica incidenza sulla decisione.
invocato per contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti processuali.
invocato per contestare la valutazione delle risultanze processuali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
è il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel procedimento civile, la parte interessata a evitare l’estinzione dopo la cancellazione della causa dal ruolo deve attivarsi tempestivamente per la riassunzione, poiché il termine perentorio decorre dall’ordinanza di cancellazione anche se il provvedimento presenti vizi formali o sia stato adottato senza la comunicazione del rinvio d’udienza.
- L’eventuale illegittimità o nullità del provvedimento di cancellazione dal ruolo non ne impedisce la rilevanza ai fini della decorrenza del termine per riassumere: il giudice della riassunzione non può sindacare quel provvedimento per escludere l’estinzione.
- Per proporre un’eccezione di estinzione del processo non sono necessarie formule sacramentali: occorre verificare il contenuto sostanziale dell’atto e la chiara volontà della parte di ottenere la declaratoria estintiva.
- La riproposizione della domanda di merito e l’utilizzabilità delle prove raccolte nel giudizio estinto sono possibili solo in un nuovo processo instaurato ex novo; non valgono a conservare il processo ormai estinto.
- In sede di legittimità, è incensurabile il giudizio di fatto del giudice di merito che accerti la sussistenza di una non equivoca manifestazione di volontà diretta a ottenere l’estinzione o l’avvenuta tempestiva/rituale devoluzione della relativa questione, salvo vizi logici o giuridici specifici.
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