Cassazione Penale, Sentenza n. 19233/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di condanna del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello. La censura rilevava che, sebbene nel dispositivo della sentenza del giudice di pace non fossero inserite statuizioni civili, la motivazione conteneva l'affermazione che l'imputato era stato condannato alla "rifusione dei danni patiti dalla persona offesa, costituita parte civile, da liquidarsi in sede civile" e al "pagamento delle spese legali di parte civile"; perciò l'omissione nel dispositivo costituiva un errore omissivo e non poteva precludere l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato e l'ammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'appello era ammissibile: l'impugnazione proposta avverso la responsabilità penale estende i suoi effetti ai punti dipendenti della sentenza (compreso il risarcimento del danno) in base al coordinamento tra l'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 e l'art. 574, comma 4, c.p.p.; inoltre il ricorrente aveva specificamente impugnato anche il riconoscimento e la liquidazione del danno. La Corte ha qualificato l'assenza delle statuizioni civili nel dispositivo come un errore omissivo sanabile alla luce della motivazione e del chiaro indirizzo giurisprudenziale che ammette la prevalenza della volontà motivazionale quando la motivazione è espressiva e coerente. Pertanto ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti, in qualità di giudice di appello, per il giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37
Coordinate con l'art. 574 c.p.p., la norma consente che l'appello proposto contro la sentenza del giudice di pace sia considerato anche rispetto a punti non espressamente indicati nel dispositivo se ciò è coerente con la motivazione e con l'oggetto dell'impugnazione; richiede autosufficienza degli atti allegati all'appello.
codice di procedura penale, art. 574, comma 4
L'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, compresi quelli concernenti il risarcimento del danno; giustifica l'ammissibilità dell'appello anche rispetto alle statuizioni civili connesse alla responsabilità penale.
solo richiamato in rubrica come reato ascritto all'imputato
Articolo richiamato come norma sostanziale contestata nella sentenza di primo grado; la decisione di Cassazione riguarda aspetti processuali (ammissibilità dell'appello e correzione di errore omissivo), non il merito della qualificazione del reato.
Massime di principio
- Se la motivazione della sentenza di primo grado contiene una statuizione riguardante il risarcimento del danno o altre statuizioni civili, l'omissione di tali statuizioni nel dispositivo può essere qualificata come errore omissivo e non impedisce l'impugnazione da parte dell'imputato.
- L'appello avverso la responsabilità penale si estende ai punti dipendenti della sentenza (quali il risarcimento del danno) in base all'art. 574 c.p.p.; pertanto chi impugna la condanna può ritenersi implicitamente avverso anche le statuizioni civili connesse.
- Si deve coordinare l'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 con l'art. 574 c.p.p.: la regola dell'autosufficienza degli atti non esclude che un motivo di appello diretto alla responsabilità comprenda anche vizi relativi alle statuizioni civili se la motivazione le manifesta chiaramente.
- In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, la prevalenza del dispositivo non è assoluta: quando la motivazione esprime con certezza la volontà del giudice, l'errore omissivo nel dispositivo può essere sanato o valutato dal giudice d'appello (o di legittimità) alla luce della motivazione stessa.
- Per tutelare il diritto di difesa è comunque consigliabile che l'impugnante chieda espressamente l'annullamento o la pronuncia su tutte le statuizioni ritenute viziabili, allegando la sentenza impugnata (principio dell'autosufficienza) e specificando i motivi concernenti sia la responsabilità penale sia l'eventuale risarcimento e le spese della parte civile.
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