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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36975/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 13 gennaio 2026, aveva confermato la decisione del Tribunale di Sciacca che aveva riconosciuto l’imputata responsabile, in concorso con un soggetto rimasto ignoto, di truffa aggravata ai danni di una persona che aveva pagato per acquistare un telefono cellulare mai consegnato. La responsabilità era stata fondata sulla titolarità dell’utenza telefonica usata per contattare la persona offesa e della carta prepagata sulla quale era confluito il pagamento. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 640 e 110 c.p., sostenendo che la mera intestazione dell’utenza e della carta non dimostrasse una condotta di partecipazione né la consapevolezza dell’eventuale truffa commessa da un terzo, e che l’attivazione mediante documenti autentici non provasse la disponibilità degli strumenti al momento del fatto. Con il secondo motivo ha contestato l’aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p., perché il giudice avrebbe desunto automaticamente la vulnerabilità dalla contrattazione a distanza senza verificare l’effettivo ostacolo alla difesa privata, e ha sostenuto che, per il fatto commesso il 25 settembre 2020, dovesse considerarsi la successiva introduzione dell’aggravante della truffa commessa a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell’art. 533 c.p.p., deducendo che il concorso e la consapevolezza della ricorrente non erano stati provati oltre ogni ragionevole dubbio. Con il quarto motivo ha lamentato l’omessa o insufficiente motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La pena confermata in appello era di dieci mesi e quindici giorni di reclusione e 230 euro di multa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi primo e terzo sono stati ritenuti diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; la motivazione d’appello è stata considerata non censurabile, avendo valorizzato la titolarità dell’utenza e della carta sulla quale era confluito il profitto, nonché l’inverosimiglianza che terzi avessero commesso la truffa a vantaggio della sola imputata. Il secondo motivo è stato dichiarato privo di interesse: la Corte ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-ter, c.p., più favorevole rispetto al trattamento previsto per il richiamo alla minorata difesa; tuttavia, anche considerando il minimo edittale e l’aumento di due terzi per la recidiva contestata e ritenuta, non sarebbe stata conseguibile una pena inferiore a quella già inflitta. Il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione ritenuta esente da manifesta illogicità e non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella causa di inammissibilità. La responsabilità penale e la pena restano ferme.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La Corte di appello ha risposto alle censure riproposte in ricorso con la motivazione -non censurabile nella presente sede- contenuta a pagina 2 della sentenza impugnata, osservando che la titolarità dell’utenza telefonica utilizzata per contattare la persona offesa e della carta sulla quale era stato versata la somma per l’acquisto del telefono cellulare mai consegnato costituivano prova della responsabilità della ricorrente, essendo inverosimile che soggetti terzi avessero posto in essere una truffa dalla quale derivava un vantaggio economico soltanto alla imputata;

    La decisione considera idonei a fondare la responsabilità concorsuale, nel caso concreto, la titolarità degli strumenti utilizzati per contattare la vittima e ricevere il pagamento e il fatto che il vantaggio economico fosse destinato alla ricorrente; le doglianze che chiedono una diversa lettura di tali elementi sollecitano una rivalutazione del merito.

  • art. 640 c.p.

    Quanto al secondo motivo di ricorso, l’aggravante di cui all’art. 640 comma 2 n. 2-ter cod. pen. poteva essere applicata alla fattispecie in esame essendo norma più favorevole: infatti, mentre l’art. 640 comma 3 prevede che “quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000”, nel caso previsto dal comma 2 n. 2-ter del medesimo articolo (“se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione”) la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549;

    La Corte ritiene applicabile al fatto l’aggravante specifica prevista dall’art. 640, comma 2, n. 2-ter, c.p., considerandola più favorevole rispetto al trattamento sanzionatorio associato alla circostanza di cui all’art. 61, n. 5, c.p.; nel caso concreto, la questione non poteva comunque produrre una pena inferiore a quella già inflitta.

  • art. 533 c.p.p.

    Non va infatti dimenticato che " ... sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"

    La censura relativa alla prova della responsabilità non consente alla Cassazione di sostituire una nuova ricostruzione dei fatti a quella dei giudici di merito; il sindacato è limitato alla verifica della tenuta del percorso giustificativo, non alla rivalutazione autonoma delle prove.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte di appello ha risposto alle censure riproposte in ricorso con la motivazione -non censurabile nella presente sede- contenuta a pagina 2 della sentenza impugnata, osservando che la titolarità dell’utenza telefonica utilizzata per contattare la persona offesa e della carta sulla quale era stato versata la somma per l’acquisto del telefono cellulare mai consegnato costituivano prova della responsabilità della ricorrente, essendo inverosimile che soggetti terzi avessero posto in essere una truffa dalla quale derivava un vantaggio economico soltanto alla imputata;

    Il testo non riporta un passaggio specifico della motivazione che interpreti l’art. 62-bis c.p.; la Corte si limita a ritenere non manifestamente illogica e non sindacabile in cassazione la motivazione d’appello sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna della parte privata ricorrente alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella causa d’inammissibilità, comporta inoltre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Quanto al secondo motivo di ricorso, l’aggravante di cui all’art. 640 comma 2 n. 2-ter cod. pen. poteva essere applicata alla fattispecie in esame essendo norma più favorevole: infatti, mentre l’art. 640 comma 3 prevede che “quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000”, nel caso previsto dal comma 2 n. 2-ter del medesimo articolo (“se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione”) la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549;

    La Corte confronta il trattamento sanzionatorio collegato alla minorata difesa con quello dell’aggravante specifica dell’art. 640, comma 2, n. 2-ter, c.p., ritenendo quest’ultima norma più favorevole nel caso in esame; l’eccezione è comunque priva d’interesse perché non avrebbe consentito di ridurre la pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rileggere autonomamente gli elementi di fatto né adottare parametri alternativi di ricostruzione e valutazione delle prove; sono inammissibili le censure che, pur prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione del risultato probatorio, salvo che sia specificamente viziato il percorso giustificativo.
  • Nella truffa commessa online, in assenza di una ricostruzione alternativa del fatto, l’incameramento del profitto illecito su una carta intestata al soggetto agente può assumere rilievo decisivo, unitamente agli altri elementi valorizzati dal giudice di merito, per dimostrare il ruolo del titolare nella realizzazione del reato.
  • La censura sull’applicazione di una diversa aggravante è priva d’interesse quando, anche accogliendola, il trattamento sanzionatorio minimo risultante dall’inquadramento alternativo e dagli aumenti applicabili non potrebbe essere inferiore alla pena già inflitta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche, quando sorretto da una motivazione non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione mediante una mera richiesta di diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiConcorso di persone

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