Cassazione Penale, Sentenza n. 39782/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 2, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione sostenendo che, a seguito delle modifiche legislative operate dal D.Lgs. 10/10/2022, n. 150 (e disposizioni collegate), il reato di tentato furto di cui all'art. 624 c.3 cod. pen. era divenuto procedibile a querela di parte; pertanto, avendo nel fascicolo solo la denuncia e non la querela della persona offesa, la prosecuzione dell'azione penale e la condanna risultavano irregolari e andava dichiarata la non doversi procedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato l'assenza della querela nei termini prescritti e l'intervenuta modifica normativa che ha reso il reato procedibile a querela a decorrere dal 30/12/2022. Poiché non è emersa querela nei novanta giorni previsti dalla disposizione transitoria (art. 85 D.Lgs. n.150/2022), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo che l'azione penale non debba essere proseguita.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che, per effetto della modifica normativa introducendo la procedibilità a querela per il fatto in esame, la prosecuzione del processo richiedesse la presenza della querela come condizione di procedibilità.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
Norma che ha modificato l'art. 624 c.3 cod. pen., determinando il passaggio alla procedibilità a querela; la Corte l'ha applicata come fonte della nuova condizione di procedibilità.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 99-bis, comma 1
Disposizione che fissa la decorrenza dell'efficacia della modifica normativa al 30/12/2022; la Corte l'ha utilizzata per determinare il momento da cui operava la nuova condizione di procedibilità.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85 (disposizione transitoria)
La disposizione transitoria imponeva che, per i procedimenti pendenti, la querela dovesse essere proposta entro novanta giorni dal 30/12/2022; la Corte ha verificato che tale termine non è stato rispettato e perciò è venuta meno la condizione di procedibilità.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Riferimento formale richiamato in ordine ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso (richiesta di sintesi della motivazione); non sostanziale rispetto all'esito nel merito della questione sulla procedibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 e norme collegate (proroghe e discipline sulla trattazione dei ricorsi)
Norme procedurali richiamate per giustificare la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; non influenzano il principio sostanziale sulla condizione di procedibilità.
Massime di principio
- Se, durante il corso del procedimento, una modifica legislativa rende un reato procedibile a querela di parte, la prosecuzione del procedimento penale richiede la presenza della querela nei termini stabiliti dalle norme transitorie.
- La semplice denuncia presentata prima della modifica normativa non è sufficiente a mantenere la procedibilità quando la legge successiva impone la querela come condizione di procedibilità, salvo che non intervengano specifiche disposizioni transitorie che prevedano diversamente.
- Occorre verificare attentamente la data di efficacia della modifica legislativa e i termini delle disposizioni transitorie (es. periodo di tolleranza per la proposizione della querela); l'assenza della querela nel termine può comportare l'annullamento senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita.
- I pubblici ministeri e i giudici devono accertare d'ufficio la sussistenza della condizione di procedibilità quando la legge la rende necessaria; la mancata verifica può comportare l'annullamento della sentenza anche in Cassazione.
- In situazioni analoghe è fondamentale distinguere tra la denuncia e la querela e controllare eventuali norme transitorie di legge che prevedono termini per adeguare i procedimenti pendenti.
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