Cassazione Penale, Ordinanza n. 31221/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il delitto indicato nel capo A dell'imputazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la conferma di condanna si fosse basata su elementi probatori inidonei, ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p., a dimostrare l'esistenza del fatto di reato; ha contestato in particolare l'apprezzamento delle riprese di videosorveglianza e delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute dalla difesa contraddittorie e lacunose rispetto a una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 62 n. 4, 132 e 133 c.p., lamentando il mancato riconoscimento di attenuanti e/o una non corretta commisurazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze non consentite in sede di legittimità perché, in sostanza, miravano a una rivalutazione del merito e a riproporre censure già disattese dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse diretto a contestare la valutazione delle prove e la credibilità della persona offesa, profili non rivalutabili in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, qui insussistenti. Il secondo motivo è stato considerato parimenti inammissibile perché reiterativo di questioni già esaminate e volto a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, a fronte di una motivazione d'appello ritenuta immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
elementi inidonei ... a desumere l'esistenza del fatto di reato
La norma è richiamata per censurare l'uso di prove ritenute insufficienti; la Corte ribadisce che la doglianza, quando mira a rivalutare il compendio probatorio, non è proponibile in cassazione se sollecita un nuovo apprezzamento dei fatti.
Richiamato nel secondo motivo in tema di attenuanti generiche, ma la censura è stata giudicata meramente reiterativa e sostanzialmente fattuale.
Richiamato nel secondo motivo in relazione a una possibile attenuante comune; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è inammissibile come riproposizione del merito.
Richiamato insieme agli altri parametri del trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene la censura non consentita perché volta a una diversa valutazione dei fatti.
Richiamato per la commisurazione della pena; la Corte considera la doglianza inammissibile in quanto diretta a ottenere una nuova valutazione del merito.
È la base del dispositivo che condanna il ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già scrutinati dai giudici di merito.
- La valutazione della credibilità della persona offesa è una questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o illogicità macroscopiche.
- Le censure che ripropongono integralmente questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza evidenziare reali vizi di legge o di motivazione, sono inammissibili.
- Le doglianze su attenuanti e trattamento sanzionatorio non sono ammissibili quando, sotto la veste formale di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano soltanto a ottenere una diversa ponderazione del materiale fattuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime applicabile in cassazione.
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